Continuazione in executivis ancorata agli accertamenti del giudice della cognizione (Cass. pen. Sez. VII n. 2526 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza di riconoscimento della continuazione in executivis, è tenuto a valutare la richiesta sulla base di quanto accertato nelle sentenze di cognizione e non può discostarsene, salvo che l’art. 671 cod. proc. pen. gli consenta di rilevare profili emergenti dal giudicato. L’unico disegno criminoso, che legittima la continuazione, deve essere dimostrato con riferimento al momento iniziale dell’attività delittuosa, dovendo risultare che l’agente avesse programmato, almeno nelle sue linee essenziali, anche il reato successivo. La richiesta meramente ricostruttiva, che non trovi riscontro nei passaggi delle sentenze di cognizione richiamate, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Due ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione in executivis tra il reato di favoreggiamento della latitanza di un esponente di un sodalizio criminale e la successiva condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
I ricorrenti sostengono l’esistenza di un unico disegno criminoso: il favoreggiamento della latitanza sarebbe stato strumentale all’affermazione della cosca di riferimento, della quale essi furono poi condannati a far parte. La questione giunge in Cassazione perché i ricorrenti deducono la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dal presupposto che il giudice dell’esecuzione deve valutare l’istanza di continuazione esclusivamente sulla base di quanto accertato nelle sentenze di cognizione, come affermato da Sez. 5, n. 12788 del 24.01.2023, Bifone, Rv. 284264. È, pertanto, corretto il riferimento dell’ordinanza impugnata alla sentenza di cognizione che ha condannato gli imputati per il favoreggiamento.
La Corte rileva che quella sentenza, oltre ad escludere la finalità di agevolazione mafiosa, aveva accertato che gli imputati erano legati al latitante da rapporti di amicizia e di natura personale, e che non vi era prova che durante la latitanza essi avessero veicolato direttive della cosca o che la loro attività si fosse risolta in aiuto alla stessa.
I ricorrenti deducono che, nonostante l’esclusione dell’aggravante, l’unico disegno criminoso sussisterebbe perché il favoreggiamento fu strumentale all’affermazione della cosca. La Corte giudica non manifestamente illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che non ha accolto questa deduzione: la stessa sentenza di cognizione afferma che, a un certo punto della latitanza, si verificò una frattura tra i membri della cosca, con il progressivo passaggio dei ricorrenti a un gruppo contrapposto. Tale emergere del gruppo avvenne nel corso della latitanza e non all’inizio della stessa.
La Corte precisa, infine, il profilo decisivo: l’istanza non chiedeva di porre in continuazione l’omicidio del latitante con la condanna per partecipazione alla cosca, ma la partecipazione alla cosca con il favoreggiamento, comportamento precedente all’omicidio. Per affermare l’unico disegno criminoso sarebbe stato necessario dimostrare che, fin dal momento in cui i ricorrenti iniziarono ad agevolare la latitanza, essi avessero già programmato, almeno nelle sue linee essenziali (Sez. Un., n. 28659 del 18.05.2017, Gargiulo, Rv. 270074), la partecipazione a un clan contrapposto: circostanza che non emerge dalle sentenze di cognizione richiamate.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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