Inammissibile il ricorso che ripropone doglianze di merito già dedotte in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 40299 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca doglianze in fatto già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito, proponendo una diversa valutazione delle risultanze processuali estranea al sindacato di legittimità. Il motivo che lamenti l’omessa motivazione su un motivo di gravame è privo di specificità quando non contesti specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata e non ne riporti la formulazione asseritamente non valutata. La mancata introduzione, in appello, della censura sulla qualificazione giuridica del fatto determina l’interruzione della catena devolutiva sul punto. La riqualificazione della condotta come insolvenza fraudolenta resta superata quando i giudici di appello abbiano argomentato la piena integrazione degli elementi costitutivi della truffa.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato per truffa ai sensi dell’art. 640 cod. pen., con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bologna. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge per l’erronea qualificazione del fatto, che a suo avviso sarebbe riconducibile all’art. 641 cod. pen., e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato.

La questione approda in Cassazione perché il ricorrente chiede una diversa lettura delle risultanze processuali, contestando nel merito la ricostruzione operata dai giudici di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che entrambi i motivi sono, oltre che manifestamente infondati, formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi si limitano a riprodurre doglianze in fatto già dedotte in appello e già esaminate dalla Corte territoriale, risultando non specifici ma soltanto apparenti.

Con particolare riguardo al primo motivo, la Corte osserva che la censura sulla diversa qualificazione giuridica non era stata introdotta come critica alla sentenza di primo grado. Ne deriva una interruzione della catena devolutiva sul punto, come emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza, non contestato dal ricorrente.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che è privo di specificità il motivo che lamenti l’omessa motivazione su un motivo di gravame senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente non valutato. A sostegno richiama un orientamento consolidato, tra cui Sez. 2, n. 31650 del 03.04.2017 e Sez. 2, n. 14405 del 06.03.2025.

La Corte aggiunge che la censura sulla riqualificazione come insolvenza fraudolenta resta comunque superata dalle corrette e argomentate considerazioni dei giudici di appello. Essi, applicando i principi affermati da Sez. 2, n. 23229 del 12.04.2022 e Sez. 2, n. 10850 del 20.02.2014, hanno evidenziato che i pagamenti effettuati mediante assegni privi di copertura si inserivano in una condotta maliziosa, diretta a ingenerare nell’alienante un ingannevole affidamento di buona fede, integrando così gli elementi costitutivi della truffa.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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