Aggravante per presenza di minori dormienti in violenza sessuale (Cass. pen. n. 10834/2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti può legittimamente fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa, valutate dal giudice di merito con un controllo di credibilità che, se logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. L’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen. (commissione del fatto in presenza di minori) si configura anche quando il minore sia addormentato o in dormiveglia, essendo la “presenza” riferita alla percezione sensoriale, anche solo potenziale, dell’evento delittuoso, in ragione della finalità della norma di tutelare il percorso evolutivo di soggetti in formazione. Il sonno, per sua natura transitorio, non esclude la possibilità di percezione di quanto accade nella realtà circostante, né le ricadute negative nella sfera emotiva e cognitiva del minore, quando vi sia contiguità spazio-temporale tra la condotta illecita e la presenza del minore. La valutazione della pena per la continuazione, adeguatamente motivata dal giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato in primo grado e in appello per i reati di maltrattamenti contro familiari, violenza sessuale e lesioni personali aggravate, commessi in danno della moglie in un arco temporale compreso tra il 2017 e il 2018. La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Le condotte contestate consistevano in reiterati atti di sopraffazione fisica e psicologica, nonché in rapporti sessuali imposti alla moglie, spesso consumati nel letto matrimoniale in cui erano presenti, addormentate o in dormiveglia, le figlie minori della coppia. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’attendibilità della persona offesa, l’applicazione dell’aggravante della presenza di minori e il computo della pena per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto alla credibilità della persona offesa, ha rilevato che i giudici di merito, con motivazione logica e coerente, avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni della vittima, precise e lineari, riscontrate dalle convergenti testimonianze di altri soggetti, e scevre da intenti calunniosi. Ha ribadito che la valutazione sulla credibilità della persona offesa è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, ipotesi non ricorrente nella specie.
Quanto all’aggravante della presenza di minori, la Corte ha affermato che la “presenza” del minore, ai sensi dell’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto, indipendentemente dall’età o dalla capacità di comprendere la portata offensiva degli atti. La ratio della norma è tutelare soggetti il cui sviluppo psico-fisico è in formazione, proteggendo la loro serenità da eventuali ricadute negative. In tale prospettiva, il fatto che il minore sia sveglio o addormentato è irrilevante, poiché il sonno è transitorio e non esclude la percezione di azioni e movimenti esterni, né le conseguenze nella sfera emotiva e cognitiva. Nel caso di specie, le violenze sessuali erano state consumate nel letto matrimoniale in cui si trovavano le figlie, sussistendo quindi la necessaria contiguità spazio-temporale tra la condotta illecita e la presenza dei minori, anche se addormentati.
Quanto alla continuazione interna al reato di violenza sessuale, la Corte ha ritenuto infondata la censura, rilevando che la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato l’aumento di pena, partendo dal minimo edittale e applicando un aumento contenuto di due mesi, in ragione dell’impossibilità di determinare con esattezza il numero dei diversi episodi di violenza subiti e descritti dalla vittima, trattamento che non poteva considerarsi sfavorevole all’imputato.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.