Rifiuto dell’alcoltest e ammissione di uso di stupefacenti non escludono la punibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 32566 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta tipica del reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 consiste nel rifiuto opposto a una richiesta legittima degli organi di polizia, finalizzata ad accertare lo stato di alterazione in presenza di ragionevoli motivi di sospetto. Il reato è configurabile anche quando il conducente ammetta spontaneamente l’uso di sostanze stupefacenti e consegni la sostanza, poiché l’ammissione non è idonea a sostituire la portata e la finalità dell’accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione. La gravità della condotta è tanto maggiore quanto più il sospetto risulti giustificato. È manifestamente infondato il motivo che, deducendo vizi di motivazione, invochi in realtà una diversa valutazione delle emergenze processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22/09/2025, conferma l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento medico volto a verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica da uso di sostanze stupefacenti. Il ricorrente censura il rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sostenendo che il rifiuto sarebbe stato irrilevante e inutile perché il conducente aveva ammesso il consumo e consegnato spontaneamente la sostanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ricostruisce la fattispecie muovendo dalla natura della condotta tipica. Il rifiuto rileva in quanto funzionale a consentire l’accertamento dello stato di alterazione in presenza di ragionevoli motivi che inducano a sospettare l’uso di stupefacenti. Ne deriva che la condotta è tanto più grave quanto più il sospetto sia giustificato.
Il Collegio richiama il principio già affermato dalla Sez. IV n. 20094 del 28/01/2021, secondo cui il reato è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. L’ammissione, infatti, non è in grado di sostituire la portata e la finalità dell’accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione. Nel medesimo solco si colloca il richiamo alla Sez. IV n. 24291 del 25/06/2025, che valorizza la gravità crescente della condotta in rapporto alla consistenza del sospetto.
Su questa base il motivo è ritenuto manifestamente infondato e generico. La Corte territoriale ha fornito risposta adeguata ed esaustiva alla medesima censura già sollevata con il gravame, valorizzando la pericolosità della condotta dell’imputato, che si trovava in evidente stato di alterazione, con elevato grado di offensività del bene giuridico tutelato. La motivazione fa corretta applicazione dei criteri affermati dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, invoca in realtà una diversa valutazione delle emergenze processuali, segnatamente del grado di offensività. Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, la Corte condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, confermando l’indirizzo della Corte cost. n. 186 del 2000 in materia.
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Nota della Redazione
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