Revoca della pena sostitutiva per condanna sopravvenuta e violazione degli obblighi (Cass. pen. Sez. I n. 28226 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, quando durante l’esecuzione sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il magistrato di sorveglianza è competente a provvedere anche su di esso, secondo il richiamo operato dall’art. 76 legge n. 689 del 1981 all’art. 51-bis ord. pen. Il riconoscimento della continuazione esterna comporta la rideterminazione della pena e la messa in esecuzione di pene concorrenti ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., ma non l’assorbimento o la perdita di autonoma efficacia della sentenza assorbita. La revoca della pena sostitutiva può fondarsi su doppia motivazione, ex art. 66 e art. 72 legge n. 689 del 1981; il ricorso che censuri una sola delle cause di revoca è inammissibile per mancanza di specificità. Le questioni sul titolo esecutivo non possono essere proposte nel procedimento di sorveglianza.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza ha revocato la pena della detenzione domiciliare sostitutiva inflitta al condannato con più sentenze di condanna, convertendo la parte residua in reclusione. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: l’abnormità del provvedimento per essere stata disposta la revoca anche su un titolo non compreso nell’ordine di esecuzione; l’assorbimento di una delle sentenze per effetto di una successiva pronuncia di continuazione; l’illegittimità della revoca in luogo della conferma e modifica delle prescrizioni; l’illegittimità della prescrizione concernente gli stupefacenti, aggiunta in corso di esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili per mancanza di specificità: il ricorrente non si confronta con la motivazione con cui il magistrato ha fondato la propria competenza a provvedere sul nuovo titolo, richiamando l’art. 51-bis ord. pen. e l’art. 76 legge n. 689 del 1981. Quest’ultimo, quando sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, impone al pubblico ministero di informare il magistrato, che valuta la prosecuzione o la cessazione della misura. Il ricorrente propone un percorso alternativo senza tenere conto della norma applicata dal giudice del merito.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il riconoscimento della continuazione esterna comporta la rideterminazione della pena e la messa in esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., ma non l’assorbimento né la perdita di autonoma efficacia della sentenza, come sostenuto dal ricorso. Il magistrato conservava dunque il potere di provvedere sulla revoca della pena rideterminata. La deduzione sul presofferto è inammissibile perché non proposta al giudice del merito e perché attiene a questione sul titolo esecutivo, non deducibile in sede di sorveglianza; rileva inoltre la sospensione dell’esecuzione in occasione di due arresti in flagranza.

Il quarto motivo è infondato. L’ordinanza è sorretta da doppia motivazione: la revoca per condanna intervenuta durante l’espiazione (art. 72) e quella per violazione delle prescrizioni (art. 66). Il ricorso censura solo la seconda, omettendo di contestare l’altra autonoma causa di revoca, integrata dalla condotta illecita accertata con sentenza definitiva. Alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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