Ruolo apicale nell’associazione non incide sulla cautela: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 20509 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione sussiste quando l’impugnazione è volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’an o sul quomodo della misura. Ne consegue che è inammissibile il ricorso finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata, quando la mera partecipazione all’associazione già integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare. Nei procedimenti relativi a delitti per cui non vige il regime delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento sull’inidoneità della cautela domiciliare deve fondarsi su esplicita valutazione, non apodittica, delle ragioni di inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario.
Il Fatto
Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, con ordinanza del 15 ottobre 2025, ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, in data 27 agosto 2025, aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a due reati fine contestati ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e a due reati in materia di armi.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e a un motivo aggiunto. Il primo motivo censura la conferma del giudizio di gravità indiziaria in ordine alla qualifica di organizzatore del sodalizio, assumendo che le attività accertate avrebbero consentito di qualificarlo mero partecipe. Il secondo motivo contesta l’adeguatezza della misura e l’inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il motivo aggiunto ripropone la questione della qualificazione, allegando l’interesse del ricorrente poiché il ruolo apicale comporta un regime più gravoso nella scelta della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile nella sua interezza. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse: la giurisprudenza prevalente richiede che l’impugnazione sia idonea a costituire una situazione pratica più vantaggiosa, correlata agli effetti primari e diretti del provvedimento. L’esclusione del ruolo apicale non produce alcun riflesso sui presupposti o sulla durata della misura, poiché già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna; Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor) e il principio sull’interesse concreto e attuale fissato dalle Sezioni Unite (n. 6203 del 11/05/1993, Amato; n. 9616 del 24/03/1995, Boido). Prende in esame, per disattenderlo, l’orientamento di segno contrario, ritenuto isolato (Sez. 6, n. 18593 del 15/04/2025), qualificandolo come calibrato sulla peculiare vicenda procedimentale ivi esaminata e sulla carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Ribadisce dunque il principio maggioritario.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che, in tema di gravi indizi di colpevolezza, spetta alla Suprema Corte solo verificare la congruità e la coerenza logica della motivazione, risultando inammissibile il ricorso che si risolva nella censura di omesso esame di singoli elementi. Richiama inoltre il divieto di dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. attraverso il motivo di cui alla lett. c) dell’art. 606 cod. proc. pen., non essendo tale inosservanza prevista a pena di nullità (Sez. Un., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo).
Il Tribunale, senza fare cenno alla presunzione relativa, ha valutato il concreto ruolo assunto dall’indagato, i reati fine, la contestazione in materia di armi e la pericolosità sociale, traendone la prognosi di rilevante pericolo di reiterazione. La motivazione è scevra dai vizi denunciati e la critica si rivela generica e meramente contestativa, perciò inammissibile e manifestamente infondata. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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