Gravi indizi cautelari e tentato omicidio: insindacabile la rivalutazione nel riesame (Cass. pen. Sez. I n. 41907 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. non corrispondono agli indizi quali elementi di prova idonei a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non vanno valutati secondo i criteri di precisione e concordanza imposti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dalla norma cautelare. È sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. In sede di legittimità, il sindacato sulle esigenze cautelari non si estende alla revisione degli elementi fattuali né alla rivalutazione delle condizioni soggettive e dell’adeguatezza della misura, trattandosi di apprezzamenti di merito riservati al giudice che ha applicato la misura e al Tribunale del riesame.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per il concorso in tentato omicidio aggravato. Secondo l’ipotesi provvisoria, questi avrebbe partecipato, insieme a un complice, ad atti idonei a cagionare la morte della vittima, cagionandole gravissime lesioni al tronco e alla testa, con l’aggravante dei motivi abietti o futili.

Avverso il provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: il primo lamentava mancanza e illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi; il secondo censurava il vizio di motivazione e l’inosservanza degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen., contestando la sussistenza delle esigenze cautelari e l’uso delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, il decorso del tempo dai fatti, l’intervenuto risarcimento e la lettera di scuse, la mancata convalida del fermo e la sostanziale incensuratezza. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo reputa generico e reiterativo perché introduce plurimi temi sulla gravità indiziaria, ma volti, per la maggior parte, a ricostruire il fatto in modo alternativo, con reinterpretazioni degli elementi emersi. La motivazione del riesame non è né manifestamente illogica né mancante: essa richiama più fonti di prova, tra cui le videoriprese del sistema di sorveglianza, il rinvenimento di indumenti e scarpe riconducibili all’indagato, ancora sporche di sangue.

Il dato dell’ingresso nell’androne insieme alla vittima, del resto, non è contestato dal ricorrente. La versione difensiva, che riduce la condotta a una spinta con successiva rovinosa caduta, appare sconfessata dalla documentazione sanitaria, che descrive una condizione difficilmente riconducibile a una mera spinta e riferibile invece a più colpi violenti. La qualificazione giuridica come tentativo di omicidio risulta allora giustificata dalle zone colpite e dalla violenza dei colpi.

La Corte ribadisce che, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità: i gravi indizi non coincidono con gli indizi-prova del giudizio di merito e non devono essere valutati con i criteri di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. In tal senso vengono richiamati Sez. I n. 43258 del 22.05.2018 e Sez. I n. 22968 del 2017. La motivazione del riesame soddisfa comunque anche i postulati di precisione e concordanza richiesti da un orientamento minoritario.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile perché rivalutativo in punto di esigenze cautelari: il sindacato di legittimità non si estende alla revisione degli elementi materiali e fattuali né alla rivalutazione delle condizioni soggettive e dell’adeguatezza delle misure. Le esigenze di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. sono ritenute conclamate, con adesione agli indici rivelatori indicati dalle Sezioni Unite n. 20769 del 28.04.2016. Il fattore tempo è poco significativo, essendo i fatti del 15.04.2025 e la misura del 18.04.2025. Segue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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