Prescrizione e sospensioni ex legge n. 103/2017 nel giudizio di cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 30983 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sospensioni dei termini di prescrizione introdotte dalla legge n. 103 del 2017 si applicano ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, senza che possa invocarsi un trattamento più favorevole in ragione della disciplina previgente. Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude al giudice di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L’eccezione di mancata applicazione del criterio di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è generica quando non individua le circostanze che avrebbero reso evidente l’innocenza dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati di falso, truffa e altro, dichiarando nel contempo la prescrizione per alcune condotte e l’assoluzione per un ulteriore capo, con conseguente rideterminazione della pena.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. La questione centrale attiene al computo dei termini prescrizionali e alla possibilità di rilevare l’estinzione del reato nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo eccepiva l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 6), sostenendo che non potesse tenersi conto delle sospensioni previste dalla legge n. 103 del 2017, in quanto più sfavorevoli. La Corte ha ritenuto l’eccezione manifestamente infondata, osservando che il reato risulta commesso il 3 maggio 2018, dunque in un arco temporale pienamente ricompreso nella vigenza della citata legge.
Il Collegio ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 2026, dai quali discende l’applicabilità della disciplina delle sospensioni ai fatti commessi durante il relativo periodo di vigenza.
Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione del criterio di giudizio di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. rispetto ai reati dichiarati estinti per prescrizione. La Corte lo ha giudicato generico: a fronte degli elementi di responsabilità individuati dalla sentenza di primo grado, il ricorrente non ha chiarito quali circostanze avrebbero reso evidente l’innocenza.
Il terzo motivo, attinente all’entità della pena, è stato dichiarato inammissibile, risultando la determinazione adeguatamente motivata dal giudice di merito. Il quarto motivo, che eccepiva il decorso del termine prescrizionale dei reati di cui ai capi 12 e 13 in data successiva alla sentenza di appello, è stato parimenti giudicato manifestamente infondato: l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, secondo il principio di Sezioni Unite n. 32 del 2000.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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