Gestione illecita di rifiuti: abitualità delle condotte e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. III n. 7374 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione illecita di rifiuti, la configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152/2006 presuppone l’accertamento dell’abitualità delle condotte illecite e non richiede la titolarità di un’organizzazione imprenditoriale. Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è escluso quando le modalità organizzate dell’attività, la mole dei rifiuti e il carattere non occasionale della condotta, valutati ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., qualificano come non tenue l’offesa al bene giuridico protetto. In sede di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 14 marzo 2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 giugno 2023, che lo aveva condannato alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152/2006, per fatti commessi sino al 25 giugno 2020.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., sul rilievo che la sentenza di primo grado era inappellabile e che l’impugnazione, oltre il suo nomen iuris, doveva essere qualificata come ricorso per cassazione. La Sezione III, con sentenza n. 37253 del 12 settembre 2024, annullava senza rinvio l’ordinanza e, qualificata l’impugnazione come ricorso, fissava l’udienza pubblica del 13 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una precisazione preliminare: poiché la declaratoria di inammissibilità dell’appello era stata già annullata, il giudizio verte sulla fondatezza dell’impugnazione già qualificata come ricorso per cassazione, articolata in sei motivi.

Il primo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato: la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio sono stati correttamente circoscritti al solo reato di cui al capo A, mentre la condotta del capo B era riferibile unicamente a un coimputato, assolto per non aver commesso il fatto.

Quanto ai motivi sulla formulazione del giudizio di responsabilità, il Tribunale e la Corte hanno ricostruito l’attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, consistita nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento senza la prescritta autorizzazione e senza iscrizione del mezzo all’albo dei gestori ambientali. Le immagini di un sistema di foto-trappola hanno documentato quattro episodi in pochi giorni e il rinvenimento di rifiuti all’interno del veicolo ha confermato la condotta. La Corte ritiene non dirimente stabilire chi fosse alla guida in una delle date, rilevando piuttosto la coerenza della condotta con i trasporti illeciti precedenti. Il giudizio di responsabilità, sorretto da argomentazioni non illogiche, resiste alle censure difensive: richiamando Sez. 6, n. 5465 del 2020 e Sez. 6, n. 47204 del 2015, la Corte ribadisce il divieto di rilettura degli elementi di fatto in sede di legittimità.

Il quarto motivo è parimenti infondato. Il Tribunale ha escluso la particolare tenuità del fatto rimarcando le modalità organizzate dell’attività, l’utilizzo di un veicolo adeguato, il supporto di altro soggetto, la mole dei rifiuti e il carattere non occasionale della condotta, perpetrata in quattro distinti episodi. Su tali considerazioni il ricorso non si confronta adeguatamente, proponendo differenti valutazioni di merito: richiamando Sez. 7, n. 10481 del 2022 e Sez. 3, n. 34151 del 2018, la Corte precisa che il giudizio sulla tenuità si effettua secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza che sia necessaria l’analisi di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Infine, il diniego delle attenuanti generiche e il computo della pena non denotano eccessivo rigore: la sanzione pecuniaria è stata contenuta in misura più vicina al minimo edittale che al massimo, in ragione dello smaltimento corretto dei rifiuti abbandonati, e non è stato operato l’aumento per la continuazione interna. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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