Reati ostativi prima fascia: oneri allegazione e prova per misure alternative (Cass. pen. Sez. I n. 38211 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione in favore di condannato per reati ostativi di prima fascia, per effetto delle modificazioni apportate all’art. 4-bis Ord. pen. dal d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, essendo la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale divenuta relativa. Il condannato che non abbia collaborato deve tuttavia soddisfare specifici oneri di allegazione e, per alcuni aspetti, di prova: dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salva assoluta impossibilità idoneamente provata, e allegare elementi diversi e ulteriori, non esaurentisi nella regolare condotta inframuraria e nella partecipazione al trattamento, idonei a escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino degli stessi.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila, con ordinanza del 15 aprile 2025, ha rigettato l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla semilibertà proposta da un condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per detenzione illegale di armi aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in espiazione di pena detentiva con conclusione fissata al 27 maggio 2026.

I giudici di sorveglianza hanno fondato il diniego sull’accertata assenza di un serio percorso di revisione critica e sulla persistente pericolosità sociale del condannato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, unitariamente sviluppati, denunciando la violazione degli artt. 47 e 48 legge n. 354 del 1975 e la mancanza e illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dei reati in espiazione come ricompresi nel catalogo di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. Da tale premessa discende che le deduzioni del ricorrente non sono idonee a contrastare il mancato riscontro delle condizioni previste dalla norma per l’accesso ai benefici penitenziari.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo successivo al d.l. n. 162 del 2022. L’art. 3, comma 2, del decreto prevede che, per i delitti commessi prima della sua entrata in vigore, i benefici possono essere concessi anche in assenza di collaborazione, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte ne trae che al ricorrente si applica l’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come sostituito dalla novella.

Se è vero che i benefici possono essere concessi anche senza collaborazione, resta fermo che l’interessato deve soddisfare determinati oneri di allegazione e di prova, impregiudicata la concomitante iniziativa istruttoria ufficiosa del giudice. Occorre dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, salva assoluta impossibilità provata. Occorre inoltre assolvere l’onere di specifica allegazione di elementi ulteriori rispetto alla regolare condotta e alla partecipazione al trattamento, idonei a escludere l’attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino.

La Corte richiama il proprio orientamento: Sez. I n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano; Sez. I n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra; Sez. I n. 51407 del 30/11/2023, La Barbera, con cui è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis Ord. pen., essendo la presunzione divenuta relativa.

Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza ha esternato con chiarezza le ragioni del diniego: la mancata dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili, il persistente pericolo di ripristino dei collegamenti e il mancato avviamento di un’effettiva revisione critica. Il quadro non è stato connotato dalla sola rivendicazione di innocenza, di per sé legittima, ma dalla carenza di elementi nuovi dimostrativi dell’avvio del percorso risocializzante, dalla mancanza di interesse alla giustizia riparativa e dal distacco solo epidermico dalle pregresse dinamiche associative. Il ricorso, privo di congruenti agganci deduttivi e probatori, è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *