Buoni postali fruttiferi: la prescrizione decorre dalla data di scadenza e non dal 1° gennaio successivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 22838 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse per le quali non si siano compiuti i termini contemplati dalla normativa previgente, comporta che il dies a quo sia individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo con la data di scadenza del titolo e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. La mancata consegna del foglio informativo analitico non incide sulla validità dell’operazione né sulla conoscibilità della scadenza e non è idonea a impedire la decorrenza del termine, rilevando ai sensi dell’art. 2935 c.c. solo le cause giuridiche che precludano l’esercizio del diritto, non gli ostacoli di mero fatto o le carenze informative.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva la domanda di rimborso della somma portata da un buono postale fruttifero presentata dalla risparmiatrice, condannando l’emittente al pagamento. La società proponeva appello dinanzi al Tribunale di Benevento, deducendo la correttezza del proprio operato e la violazione delle norme in tema di prescrizione, ma il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione.
Il Tribunale riteneva che il termine decennale di prescrizione decorresse dal 1° gennaio dell’anno successivo al settimo anno dall’emissione (nella specie, il 1° gennaio 2009), con conseguente non decorso del termine, avendo la titolare presentato il buono per l’incasso nel settembre 2018. Avverso tale decisione, l’emittente proponeva ricorso per cassazione; la risparmiatrice resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo. Il punto decisivo riguarda l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni. La nuova disciplina introdotta dall’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha rimodulato la prescrizione dei titoli di precedenti emissioni sia con riguardo alla durata, estesa da cinque a dieci anni, sia alla decorrenza, individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella data di scadenza del titolo.
Il Tribunale aveva invece operato una non consentita ibridazione tra vecchia e nuova disciplina, preservando il termine di durata decennale della nuova normativa ma importando dalla precedente la regola della decorrenza. Nella specie, essendo il titolo scaduto il 7 giugno 2008, la prescrizione si è compiuta l’8 giugno 2018, prima della richiesta di rimborso avanzata nel settembre dello stesso anno, con conseguente maturazione del termine e rigetto della domanda.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dato continuità al principio per cui le condizioni economiche dell’investimento, compresa la durata, sono determinate dai decreti ministeriali e sono oggetto di conoscenza legale mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, integrando il contenuto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1339 c.c. La mancata consegna del foglio informativo analitico non costituisce quindi un fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, non integrando una causa giuridica che precluda l’esercizio del diritto ai sensi dell’art. 2935 c.c., salvo il caso di doloso occultamento del debito.
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Nota della Redazione
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