Estinzione anticipata del finanziamento: rimborso dei costi up front anche per i contratti anteriori alla riforma (Cass. civ. Sez. 1 n. 9207 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB, comprende tutti i costi posti a suo carico, inclusi quelli c.d. up front come le commissioni di intermediazione, e non solo i costi dipendenti dalla durata del contratto. L’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia si applica anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, non essendo tale opzione ermeneutica preclusa da un contrasto con il tenore letterale della previgente disposizione. La riduzione deve essere calcolata con il criterio pro rata temporis, proporzionato alla durata residua del contratto.
Il Fatto
Una consumatrice, dopo aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estingueva anticipatamente il debito e chiedeva alla banca il rimborso della quota non goduta delle “commissioni rete distributiva”, corrisposte all’intermediario al momento della conclusione del contratto. Il giudice di pace accoglieva la domanda e la banca proponeva appello, sostenendo che tali commissioni, essendo costi up front, non fossero rimborsabili secondo la disciplina vigente alla data della stipula.
Il Tribunale rigettava l’appello, ritenendo che l’interpretazione conforme alla giurisprudenza europea imponesse il rimborso di tutti i costi, ivi compresi quelli iniziali. La banca ricorreva per cassazione con cinque motivi, contestando in particolare l’applicazione retroattiva del nuovo orientamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il principio per cui il diritto al rimborso in caso di estinzione anticipata non può essere limitato ai soli costi recurring. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati: la Corte ha richiamato la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, secondo cui la nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB, introdotta dal 2021, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente versione in senso conforme alla sentenza Lexitor, rendendola applicabile anche ai contratti anteriori.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che l’interpretazione conforme potesse considerarsi preclusa per asserita violazione del legittimo affidamento, richiamando i principi espressi dal giudice costituzionale. Sul quarto motivo, concernente la natura delle commissioni di intermediazione, ha precisato che il criterio del costo totale del credito include tutti i costi, compresi quelli fatturati da terzi, salvo che non siano stati pagati direttamente dal consumatore a questi ultimi.
Infine, la Corte ha confermato che il criterio di calcolo pro rata temporis adottato dal giudice di merito è coerente con la disciplina vigente, la quale prevede una riduzione proporzionale alla durata residua del contratto, e ha rigettato l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo il quadro interpretativo già sufficiente.
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Nota della Redazione
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