Procedure negoziate senza bando per assenza di concorrenza tecnica nel ciclo rifiuti (TAR Lazio n. 458 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, la stazione appaltante può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 del 2023 quando la concorrenza è assente per motivi tecnici. Tale assenza può desumersi dal quadro pianificatorio regionale, che individua il solo impianto abilitato per l’ambito territoriale ottimale, e dalla natura pubblicistica del corrispettivo, fissato da tariffa e non liberamente negoziabile, con conseguente impossibilità di offerte al ribasso. L’ampia notorietà di tale situazione per gli operatori specialistici del settore rende superflua una specifica istruttoria di mercato, essendo la motivazione sintetica del provvedimento adeguata a sorreggerne la legittimità. Il rigetto della censura principale determina l’improcedibilità per difetto di interesse delle ulteriori doglianze e del ricorso incidentale.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di trattamento meccanico biologico ha impugnato la determinazione con cui la società in house dei Comuni interessati ha affidato a un diverso operatore, sino al 31 dicembre 2026, il servizio di smaltimento del rifiuto secco residuo e indifferenziato prodotto nei territori comunali. L’affidamento era stato disposto ai sensi dell’art. 76, d.lgs. n. 36 del 2023, sul presupposto che l’impianto dell’affidataria fosse l’unico legittimato al trattamento nel territorio dell’ATO di Latina.

La ricorrente ha dedotto il travisamento dei fatti, sostenendo la piena operatività del proprio impianto, la mancata indicazione dell’importo della commessa e la violazione del principio di prossimità. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale volto a far dichiarare la nullità dei titoli abilitativi della ricorrente, in asserita violazione del giudicato amministrativo. Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato i contratti stipulati e ampliato le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida e degli artt. 24 e 111 Cost., ha affrontato direttamente i motivi di gravame, prescindendo dalle questioni preliminari su legittimazione e interesse.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ricostruito il perimetro dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 del 2023, che riproduce le previgenti disposizioni in materia. La procedura negoziata senza bando costituisce eccezione al principio di massima concorrenzialità, con presupposti da accertare con il massimo rigore. La consultazione preliminare di mercato è lo strumento attraverso cui verificare l’infungibilità delle prestazioni; se essa conduce all’individuazione di un unico operatore, l’affidamento diretto è ammesso, poiché la gara sarebbe inutile dispendio di tempo. Se invece emergono più potenziali fornitori, la stazione appaltante è tenuta a indire una gara informale.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che l’assenza di concorrenza nel sistema delineato dal piano regionale sia circostanza nota agli operatori specialistici. Ai sensi degli artt. 196 e 199, d.lgs. n. 152 del 2006, i rifiuti urbani indifferenziati vanno trattati negli impianti individuati dal piano regionale per l’ambito territoriale di produzione. Per l’ATO di Latina l’unico impianto contemplato resta quello dell’affidataria, poiché la legittimazione dell’impianto della ricorrente esige una modifica del piano consiliare, rispetto alla quale nessun atto dirigenziale può prevalere.

La ricorrente può operare solo in via sussidiaria o emergenziale. Né la nota regionale che la include nell’elenco degli impianti minimi operativi — rilevante ai fini del metodo tariffario MTR-2 — ne afferma la piena operatività per l’ATO. L’assenza di concorrenza tecnica deriva inoltre dal regime pubblicistico del corrispettivo, fissato da tariffa e non negoziabile, che impedisce in radice offerte al ribasso. Il primo motivo è stato quindi respinto, con conferma della sufficienza della motivazione sintetica.

Da ciò l’improcedibilità del secondo e del terzo ordine di censure, per difetto di interesse attuale, e del ricorso incidentale, sorretto da interesse solo conseguente al ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *