Procura alle liti priva di legalizzazione: ricorso inammissibile (TAR Lazio n. 13178 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti rilasciata all’estero deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ovvero, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. La procura priva di tali formalità è nulla per difetto di ius postulandi e determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. Tale vizio non è sanabile, neppure mediante successiva regolarizzazione, attesa l’incompatibilità dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. con il processo amministrativo.
Il Fatto
Un cittadino camerunense impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia in Yaoundè aveva respinto la sua richiesta di visto per motivi di studio. L’Amministrazione contestava la mancata dimostrazione di adeguati mezzi economici di sostentamento. Il ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione della normativa in materia di ingresso per motivi di studio, allegando impegni di sostegno economico da parte dei familiari.
Nel corso del giudizio, la procura alle liti veniva depositata solo in data 4 maggio 2026, munita di legalizzazione. All’udienza pubblica del 16 giugno 2026, il Collegio segnalava profili di inammissibilità del ricorso in relazione alla procura prodotta, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, la quale, in forza del rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm., deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il potere autenticativo del difensore è limitato al territorio nazionale, sicché la procura rilasciata all’estero abbisogna di formalità ulteriori.
Il giudice ha quindi richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. al processo amministrativo. La procura speciale, pertanto, deve preesistere o, quanto meno, essere coeva alla redazione del ricorso, e la sua mancanza determina la nullità dello stesso, non sanabile.
Nella specie, il Camerun non ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sicché la procura doveva essere legalizzata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana. La procura conferita al difensore risultava invece priva di legalizzazione: il Collegio ne ha dichiarato la nullità, rilevando anche l’irrituale indicazione del luogo di emissione. La successiva procura, conferita con atto notarile del 12 gennaio 2026 e legalizzata, non valeva a sanare il vizio, sia perché rilasciata di iniziativa della parte, sia perché l’istituto della rimessione in termini non poteva trovare applicazione, essendo la decisione dell’Adunanza Plenaria antecedente alla notifica del ricorso.
Il TAR ha dichiarato, quindi, il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., compensando le spese per la definizione in rito della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.