Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1719 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’amministrazione è tenuta all’adempimento entro il termine assegnato, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. La astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, entro il limite massimo del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per due annualità.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione il 24 giugno 2025. Non essendo stata proposta impugnazione, la sentenza è passata in giudicato. Il Ministero non ha provveduto all’erogazione, così la ricorrente ha proposto ricorso per conseguire l’attuazione del giudicato, con richiesta di condanna, nomina di un commissario ad acta e fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Tribunale verifica il rispetto dei termini processuali e rileva che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La sentenza risulta passata in giudicato.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, viene nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Quanto alla astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è fissato nel 10% dell’importo dovuto, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, richiamate a sostegno dei criteri di non manifesta iniquità della misura compulsoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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