Truffa e mendacio sulla proprietà dei gioielli: sussiste l’illecito civile (Cass. pen. Sez. II n. 11480 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assoluzione dell’imputato per insussistenza del reato di ricettazione, per mancata prova del delitto presupposto, non comporta automaticamente l’insussistenza dell’illecito civile derivante dal mendacio sulla proprietà dei preziosi ceduti a un operatore “compro oro”. Integra l’illecito civile la condotta di chi, dichiarandosi unico proprietario di beni in larga parte ricevuti da un terzo, ponga in essere una falsa apparenza idonea a indurre in errore l’acquirente, con conseguente annullamento agli effetti civili della sentenza assolutoria e rinvio al giudice civile. La valutazione che riduca tale condotta a mero escamotage commerciale è illogica e contraddittoria quando recepisca acriticamente spiegazioni smentite dagli stessi giudici di merito. Ai fini del ricorso ex art. 576 cod. proc. pen., la procura speciale al difensore della parte civile può essere rilasciata anche prima della decisione impugnata, senza che sia richiesta la sua collocazione cronologica successiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 21 novembre 2023, in riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Prato, assolveva due imputati — la donna anche dal reato di ricettazione, l’uomo dalla truffa in concorso — per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, la parte civile acquirente dei preziosi. Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in punto di autonoma illiceità delle dichiarazioni rese dalla donna sulla proprietà dei gioielli, in violazione della normativa antiriciclaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta anzitutto l’eccezione preliminare sulla procura speciale al difensore della parte civile per proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. Il Collegio, richiamando la giurisprudenza costante (Sez. 4 n. 12877 del 2019; Sez. 4 n. 9220 del 1993; Sez. 2 n. 49706 del 2023), ribadisce che il carattere speciale della procura attiene alla precisa indicazione della facoltà di impugnare e non richiede che sia rilasciata dopo la decisione. Poiché la costituzione di parte civile è avvenuta alla prima udienza del 12 gennaio 2015, non rileva l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 e applicabile solo alle costituzioni successive al 30 dicembre 2022 (in tal senso Sez. Un. n. 38481 del 2023).
Nel merito, la Corte rileva che entrambi i giudici di merito hanno escluso che la maggior parte dei gioielli ceduti al prezzo di 4.350 euro fosse di proprietà della donna. Il Tribunale aveva già ritenuto inattendibili i testi per la genericità delle loro affermazioni, e la Corte territoriale ha confermato tale valutazione. Per questa ragione è stata mantenuta ferma la restituzione dei preziosi alla madre dell’uomo che ne aveva rivendicato la proprietà.
La Corte d’appello, tuttavia, ha escluso la ricettazione in assenza di prova del delitto presupposto, ravvisando nella condotta un mero escamotage commerciale volto a ottenere un prezzo maggiore. Secondo il Collegio, da tale conclusione non deriva automaticamente l’insussistenza dell’illecito civile residuo, scaturente dal mendacio sulla proprietà.
La valutazione della Corte territoriale è giudicata illogica e contraddittoria: essa recepisce acriticamente le spiegazioni dell’uomo, secondo cui i gioielli erano della donna — circostanza smentita dalla stessa Corte — e il consiglio di “pesare tutto l’oro insieme”. Il ricorso ha quindi fondamento, poiché qualora i due avessero indicato nell’uomo, diciannovenne, il proprietario dei numerosi preziosi, la parte civile non si sarebbe determinata all’acquisto senza ulteriori accertamenti.
La sentenza è pertanto annullata agli effetti civili ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.