Differimento della pena per infermità psichica e obbligo di accertamenti tecnici (Cass. pen. Sez. I n. 30197 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute, deve basarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito. La valutazione dello stato di salute incompatibile con il regime carcerario va effettuata in concreto, verificando l’adeguatezza del trattamento terapeutico assicurabile nella situazione specifica. In presenza delle condizioni che legittimano il differimento, il giudice deve comunque valutare se le condizioni di salute siano compatibili con le finalità rieducative della pena; ove residui un margine di pericolosità sociale, può essere disposta, in luogo del differimento, la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza di affidamento in prova ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, nonché di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con ordinanza dell’11 novembre 2025, ha dichiarato inammissibile la prima istanza, perché priva delle prescritte certificazioni, e ha rigettato le altre, escludendo l’emersione di una infermità psichica tale da comportare il differimento della pena.
Il Tribunale ha fondato il diniego su molteplici elementi: la mancanza di un domicilio idoneo, le fragilità personali, i precedenti penali, l’assenza di una rete familiare di sostegno, l’abuso di sostanze alcoliche e l’incapacità di aderire a proposte trattamentali. Il condannato ha impugnato il provvedimento per cassazione, deducendo violazione di norme processuali, erronea esclusione dell’infermità e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo. Avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, atto di natura amministrativa, non è ammesso ricorso per cassazione; competente a conoscere di eventuali vizi è il Giudice dell’esecuzione, individuato secondo i criteri dell’art. 665 cod. proc. pen.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 47, comma 1-ter, ord. pen. consente al Tribunale di sorveglianza di disporre la detenzione domiciliare quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. Primo presupposto del beneficio è l’accertamento delle condizioni che impongono o legittimano il differimento, ossia la grave infermità fisica o psichica, quest’ultima riconosciuta dalla Corte costituzionale n. 199 del 2019.
Il differimento mira a evitare che l’esecuzione confligga con il diritto alla salute e con il senso di umanità. La valutazione dell’incompatibilità con il regime carcerario deve essere effettuata in concreto, con verifica dell’adeguatezza del trattamento terapeutico assicurabile, secondo il principio di Sez. I n. 28631 del 2024. Ove il condannato sia in grado di partecipare a un processo rieducativo e residui un margine di pericolosità sociale, può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del differimento.
Il Tribunale di Trieste non ha fatto buon governo di tali canoni. La motivazione appare scarsamente persuasiva sul piano della logicità: le conclusioni che escludono l’infermità psichica si fondano esclusivamente su un dato di fatto ambiguo, la consapevolezza manifestata dal condannato delle conseguenze del rifiuto di un ricovero, inidoneo a chiarire le sue condizioni di salute psichica. La Corte ribadisce il principio di Sez. I n. 39798 del 2019: di fronte a una richiesta di differimento o di detenzione domiciliare per grave infermità, e in presenza di un quadro che offra serio supporto alla prospettazione difensiva, il giudice è tenuto ad accertare il reale stato patologico, se del caso con l’ausilio di un perito.
Il ricorso è pertanto accolto. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste per un nuovo giudizio, che si muova nell’alveo dei principi enunciati. La Corte dispone l’oscuramento dei dati personali nel rispetto del diritto alla riservatezza del detenuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 146 c.p. – Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
- Art. 147 c.p. – Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
- Art. 665 c.p.p. – Giudice competente