Revoca della sospensione condizionale per reato commesso nel quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 3403 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena, disposta in fase esecutiva perché il condannato ha commesso un nuovo reato nel corso del quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza di condanna, rientra nell’ipotesi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. e non in quella dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, né a verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio. Il ricorso che invochi, in tale ipotesi, il diverso principio elaborato dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015 è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
Con ordinanza del 4 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in fase esecutiva e su richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso al condannato in relazione a una pena di due anni di reclusione, inflitta con sentenza del 1 aprile 2019 e divenuta irrevocabile il 30 giugno 2019.
La revoca è stata fondata sul rilievo che il condannato, nel settembre 2021, ha commesso fatti per i quali è intervenuta condanna con sentenza del 19 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2023. Contro tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto che la revoca della sospensione condizionale, quando sia stata concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, potrebbe essere disposta dal giudice dell’esecuzione solo ove tali cause non fossero state note al giudice della cognizione. A sostegno ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 37345 del 23 aprile 2015, secondo cui il giudice dell’esecuzione, per la dovuta verifica, acquisisce il fascicolo del giudizio.
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il principio invocato è condivisibile in astratto, ma non pertinente al caso concreto. L’ordinanza impugnata, infatti, ha revocato il beneficio non già in ragione di cause ostative ignorate o presenti al momento della concessione, bensì sulla constatazione di un fatto sopravvenuto.
Il dato decisivo è che il condannato, prima della scadenza del quinquennio decorrente dall’irrevocabilità della sentenza del 30 giugno 2019, ha commesso nel settembre 2021 i fatti per i quali è intervenuta la condanna del 19 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2023. Tale sequenza integra l’ipotesi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che impone la revoca di diritto del beneficio per la commissione di un nuovo reato nel termine.
La Corte ha quindi chiarito che la fattispecie è del tutto diversa da quella dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., alla quale soltanto è riferibile il principio delle Sezioni Unite. Il richiamo operato dal ricorrente risulta perciò incongruo, restando estranea al caso la questione della conoscenza delle cause ostative da parte del giudice della cognizione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso la ricorrenza di ipotesi di colpa scusabile nella proposizione dell’impugnazione, alla stregua del principio affermato dalla Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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