Guida in stato di ebbrezza e particolare tenuità: abitualità ostativa (Cass. pen. Sez. VII n. 36480 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è applicabile quando il fatto sia espressione di un comportamento abituale, che ricorre in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento, da valutare anche se successivi e anche se non ancora assistiti da condanna irrevocabile. Il comma 4 della disposizione tipizza la nozione richiamando le figure del delinquente abituale, professionale e per tendenza, la commissione di più reati della stessa indole e i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Nel giudizio sul riconoscimento dell’istituto il giudice di legittimità verifica non il merito della ponderazione, ma la tenuta logica e giuridica della motivazione con cui il giudice di appello ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, con il rito abbreviato, dal Tribunale di Livorno per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies cod. strada, commesso il 25 settembre 2021, con pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 25 settembre 2025, ha confermato la decisione.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e in ordine al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche. Con memoria dell’8 maggio 2026 ha insistito per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevandone l’inammissibilità per la sua natura meramente riproduttiva di una censura già vagliata e disattesa dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente contrapponga alcuna valida ragione in fatto o in diritto; in via subordinata lo qualifica manifestamente infondato.
Il percorso argomentativo muove dalla struttura dell’art. 131 bis cod. pen., indagata dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, Tushaj. Il legislatore ha definito l’ambito dell’istituto mediante una graduazione qualitativa basata sull’entità e sulla natura della pena, con un elemento personale tipizzato e tassativo relativo all’abitualità del comportamento, e mediante l’affidamento al giudice di una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione e di evento e al grado della colpevolezza.
Il comma 4 della disposizione definisce la nozione di comportamento abituale richiamando le figure codicistiche di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 cod. pen., la commissione di più reati della stessa indole ex art. 101 cod. pen. e i reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole, almeno due, diversi da quello oggetto del procedimento; il terzo illecito dà legalmente luogo alla serialità ostativa. I reati rilevano anche se successivi e anche in assenza di condanne irrevocabili, potendo essere valutati congiuntamente al fatto oggetto di giudizio.
La Corte ritiene che la decisione impugnata abbia fatto corretta applicazione di tali principi: con motivazione non manifestamente illogica ha escluso la causa di non punibilità in ragione delle precedenti condanne specifiche e della gravità del fatto, comprovata dal tasso alcolemico superiore alla soglia di configurabilità del reato. Quanto al secondo motivo, inerente al trattamento punitivo, lo dichiara inammissibile: in aderenza al principio per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 1 n. 39566 del 16.02.2017), la Corte territoriale ha valorizzato l’assenza di positivi elementi di valutazione e la gravità complessiva della condotta, avendo il ricorrente cagionato un incidente stradale con significativo pericolo per la circolazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 101 c.p. – Reati della stessa indole
- Art. 102 c.p. – Abitualità presunta dalla legge
- Art. 103 c.p. – Abitualità ritenuta dal giudice
- Art. 104 c.p. – Abitualità nelle contravvenzioni
- Art. 105 c.p. – Professionalità nel reato
- Art. 108 c.p. – Tendenza a delinquere
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto