Guida in stato di ebbrezza aggravata: sindacato di legittimità (Cass. pen. n. 18343 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che risulti reiterativo dei motivi di appello e contenga censure concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La motivazione del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità, fondata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza. La sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada può essere logicamente desunta dalle modalità del sinistro, avvenuto a seguito di perdita di controllo del veicolo, collegato al riscontrato stato di elevata ebbrezza alcolica.

Il Fatto

Il difensore di un uomo, condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 186, lett. c), cod. strada, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna. La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità dell’imputato per la guida in stato di ebbrezza, riconoscendo altresì l’aggravante prevista dal comma 2-bis della medesima norma, in relazione alle modalità del sinistro stradale. Il ricorrente censurava la decisione sotto molteplici profili, ritenendo non adeguatamente motivati i punti relativi alla sussistenza dell’aggravante, al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha innanzitutto rilevato il carattere reiterativo delle censure, riproponenti questioni già devolute al giudice di appello. Ha inoltre sottolineato come le doglianze fossero dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità, in quanto volte a contestare la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove, riservati al giudice di merito.

Con riguardo all’aggravante ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e adeguata, fondata su corretti criteri di inferenza. Il collegamento tra la perdita di controllo del veicolo e il riscontrato stato di elevata ebbrezza alcolica è stato considerato logicamente fondato, sulla base di condivisibili massime di esperienza. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani.

La Corte ha altresì ritenuto insindacabile la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stante la gravità del fatto, nonché il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., adeguatamente giustificato dalla mancanza di elementi positivi e dalla particolare gravità della vicenda, connotata dall’elevato tasso alcolemico e dal pericolo per l’incolumità propria e altrui.

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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