Bancarotta documentale e amministratore di diritto formalmente investito (Cass. pen. Sez. VII n. 3188 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche quando sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita. Sussiste infatti in capo a lui un diretto e personale obbligo di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. In materia di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell’imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto contestato, così da consentire all’imputato di difendersi. Nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sua responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta a lui ascritti. La difesa deduce, con il primo motivo, violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in ordine alla indeterminatezza del capo di imputazione.
Con il secondo motivo censura la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Con il terzo motivo contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, la commisurazione della pena e i benefici di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo osserva che non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi. Richiama sul punto Sez. 5, n. 16993 del 2020.
La Corte rileva inoltre che il motivo è assertivo nella parte in cui muove censure sull’esistenza dei beni e sull’attendibilità del bilancio. In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo, come affermato da Sez. 5, n. 6548 del 2018 e Sez. 5, n. 17228 del 2020. Il ricorso omette qualunque confronto con la motivazione del giudice di merito, che ha desunto la disponibilità dei beni dalla regolare redazione del bilancio, dai dati del progetto di stato passivo e dalle fatture dei creditori.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale anche se investito solo formalmente dell’amministrazione, in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture, purché sia provata la effettiva e concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977 del 2017). L’impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, prospetta un’alternativa ricostruzione del fatto.
Sul terzo motivo la Corte osserva che la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale, evidenziando la negativa personalità dell’imputato e la gravità dei fatti. L’apprezzamento non è censurabile per il tramite di assunti generici. All’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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