Cumulo materiale delle sospensioni della patente e intangibilità della responsabilità (Cass. pen. n. 15040 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circolazione stradale, il giudice che pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada, cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinare la durata complessiva della sanzione sommando i singoli periodi previsti per ciascun illecito. Non trovano applicazione né l’art. 8 della legge n. 689/1981, riferito alle sole sanzioni amministrative proprie, né le discipline penalistiche limitative dell’inflizione di pene eccessive, quale l’art. 81 cod. pen.. La causa estintiva della prescrizione, maturata medio tempore, non può essere dichiarata qualora l’impugnazione abbia ad oggetto esclusivamente il vizio derivante dalla omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, stante l’intangibilità degli aspetti attinenti alla responsabilità penale.
Il Fatto
Il Tribunale di Mantova dichiarava il prevenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, codice della strada. Il giudice di merito concedeva le pene sospese e, limitatamente alla prima contravvenzione, comminava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, oltre alla confisca del veicolo.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo la violazione di legge per non avere il giudice applicato il cumulo materiale delle sanzioni accessorie previste per entrambe le fattispecie contravvenzionali oggetto di condanna.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha preliminarmente ricordato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la durata complessiva della sospensione della patente, in caso di pluralità di violazioni, deve essere determinata sommando i vari periodi previsti per ciascun illecito. La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 8 della legge n. 689/1981, poiché tale disposizione riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, nonché delle discipline tipicamente penalistiche come l’art. 81 cod. pen., finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva determinato la sanzione nella misura minima edittale solo per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, codice della strada, omettendo di disporre un ulteriore periodo per il reato di cui all’art. 187, comma 8, per il quale era parimenti intervenuta condanna. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria.
L’annullamento è stato tuttavia disposto con rinvio, e non senza rinvio come richiesto dal Procuratore generale, poiché la determinazione della durata della sanzione omessa involge valutazioni discrezionali proprie del giudice di merito, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen..
Quanto all’eccezione difensiva relativa alla prescrizione, la Corte ne ha affermato l’irrilevanza. Anche ove il termine fosse maturato, per consolidato orientamento la causa estintiva non può essere dichiarata per l’intangibilità degli aspetti attinenti alla responsabilità penale, quando l’impugnazione ha a oggetto soltanto il vizio derivante dalla mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie. Ne consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale
- Art. 186 C.d.S. – Guida sotto l'influenza dell'alcool