Possesso documento falso con propria foto integra reato ex art 497-bis (Cass. pen. Sez. VII n. 1988 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un documento d’identità recante la fotografia del possessore con false generalità integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma. La presenza della fotografia del possessore sul documento contraffatto costituisce, infatti, una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla sua partecipazione alla contraffazione, che non consente di ricondurre la condotta alla fattispecie attenuata. È manifestamente infondato il motivo con cui il ricorrente contesti l’applicazione della norma senza confrontarsi con tale orientamento. L’accertamento del vizio di motivazione non può fondarsi sulla mera diversità del titolo di reato per cui è intervenuta la condanna.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione quanto al capo relativo ai reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., confermando nel resto la condanna con rideterminazione della pena per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 497-bis cod. pen.; con il secondo, l’illogicità della motivazione in relazione alla condanna per un delitto diverso da quello di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; con il terzo, l’eccessività della pena. La difesa depositava inoltre memoria con cui reiterava la richiesta di accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva la manifesta infondatezza. Sul primo, il ricorrente non si confronta con l’orientamento consolidato di legittimità, secondo cui integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità.

La ragione è indicata con chiarezza: in tal caso è evidente la partecipazione del possessore alla contraffazione del documento. La Corte richiama il precedente della Sez. V n. 25659 del 13.03.2018, che ha precisato come, pur potendosi in astratto ipotizzare che chi possiede il documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, la presenza della fotografia del possessore presenti comunque una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. I giudici di merito hanno infatti chiarito che la condotta di cui al capo per cui è intervenuta l’estinzione per prescrizione è una condotta diversa da quella per cui è stata pronunciata condanna.

Il terzo motivo, con cui si lamenta l’eccessività della pena, è del tutto generico e comunque non consentito in sede di legittimità, a fronte di un onere argomentativo del giudice di merito adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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