Calunnia: il dolo richiede la certezza dell’innocenza dell’accusato (Cass. pen. Sez. VI n. 1649 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo di calunnia, di cui agli artt. 368 e 43 cod. pen., richiede che l’agente abbia la certezza dell’innocenza della persona accusata, dovendo sussistere una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo e quello volitivo dell’incolpazione. L’erronea convinzione della colpevolezza dell’accusato esclude l’elemento soggettivo. La piena consapevolezza dell’innocenza è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi connotati da un riconoscibile margine di serietà, tali da ingenerare concretamente dubbi condivisibili in una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per il reato di calunnia per avere accusato, sapendolo innocente, l’amministratore di condominio di essersi introdotto nel sottotetto di sua esclusiva proprietà, violandone il domicilio. La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna, concedendo il beneficio della non menzione.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 43 e 368 cod. pen. per insussistenza della consapevolezza dell’innocenza dell’amministratore, nonché il difetto e la manifesta illogicità della motivazione sull’elemento soggettivo e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio. Il nucleo della decisione riguarda l’elemento soggettivo del delitto di calunnia e i criteri con cui il giudice di merito deve accertarne la sussistenza.

La Corte richiama il principio secondo cui, perché si realizzi il dolo di calunnia, occorre che l’agente abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato. L’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, che è integrato solo quando sussiste esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo e quello volitivo dell’incolpazione.

Il Collegio richiama il precedente Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, dep. 18/07/2012, Rv. 253254, secondo cui la piena consapevolezza dell’innocenza è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi connotati da un riconoscibile margine di serietà, idonei a ingenerare dubbi condivisibili in una persona di normale cultura e discernimento che versi nella medesima situazione di conoscenza.

La sentenza impugnata desume il dolo dal fatto che il sottotetto non era di proprietà esclusiva dell’imputata e dalla presenza di impianti condominiali e di una delibera assembleare. La Corte rileva però che l’accertamento sulla proprietà è successivo alla presentazione della querela e, come tale, non è rilevante ai fini della prova del dolo. Il giudice di merito, inoltre, non ha esaminato dettagliatamente il contenuto della querela e dei documenti allegati, per verificare se da essi emergessero le ragioni della ragionevole convinzione della ricorrente di essere proprietaria del sottotetto.

Poiché tale verifica, ove avesse esito positivo, avrebbe imposto di escludere il dolo, e poiché l’esame del contenuto della querela implica un accertamento di fatto, la Corte demanda la valutazione al giudice di rinvio, disponendo l’annullamento della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 368 c.p.

Tutte le 56 sentenze sull'art. 368 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *