Contraffazione grossolana e tutela della pubblica fede (Cass. pen. Sez. 2 n. 52 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 474 cod. pen., non ha rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la tutela è apprestata, in via principale e diretta, alla pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, e non già alla libera determinazione dell’acquirente. Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e non ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere che gli acquirenti siano tratti in inganno. Il principio si estende, più in generale, al bene giuridico tutelato dal delitto di cui all’art. 473 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., essendo il reato estinto per prescrizione, e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo tre motivi: l’omessa valutazione della grossolanità della contraffazione quale causa di esclusione del reato presupposto della ricettazione; l’omessa valutazione individualizzante ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche; la mancanza di motivazione in ordine al discostamento dal minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come la cognizione del giudice di legittimità non possa estendersi al merito delle valutazioni operate dai giudici di appello. Con riferimento al primo motivo, ha osservato che i giudici di merito avevano accertato, con motivazione conforme e congrua, che i beni sequestrati erano contraffatti ma riconoscibili come tali solo dall’occhio esperto, non dal comune cittadino. La tesi difensiva, che pretendeva di fondare l’insussistenza del reato presupposto sulla grossolanità del falso, si scontrava con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tutela penale dell’art. 474 cod. pen. è rivolta alla pubblica fede e non alla protezione dell’acquirente.
La Corte ha quindi precisato che la contraffazione grossolana non esclude il reato, trattandosi di un reato di pericolo la cui integrazione non richiede la realizzazione dell’inganno. La valutazione della grossolanità potrebbe semmai assumere rilievo solo se tale da escludere in radice la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in errore, circostanza che nella specie era stata esclusa dai giudici del merito sulla base delle risultanze istruttorie.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica, avendo la Corte territoriale motivato il diniego delle attenuanti generiche con rilievo assorbente circa l’esistenza di condanne per fatti successivi a quelli per cui si procede, per reati di particolare allarme quali furti e rapine. Tali elementi, valorizzati come decisivi, erano ampiamente sufficienti a sostenere il diniego, non essendo necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Con riguardo al terzo motivo, la Corte ha rilevato che il discostamento dal minimo edittale era stato motivato dalla Corte territoriale facendo riferimento alla capacità a delinquere dell’imputato, con una motivazione corretta e insindacabile in sede di legittimità. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 81 cpv cod. pen. per l’aumento a titolo di continuazione, la Corte ha rilevato la carenza di interesse, essendo stato il reato di cui all’art. 474 cod. pen. dichiarato estinto per prescrizione con conseguente espunzione del relativo aumento.
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Nota della Redazione
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