Inammissibile ricorso se copia autentica non prova data pubblicazione (Cass. civ. Sez. III n. 4776 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità l’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione grava sulla parte ricorrente, che deve documentare la data di pubblicazione del provvedimento impugnato mediante copia autentica o altra certificazione. Ove la copia autentica depositata non rechi alcuna indicazione della data di pubblicazione, e questa non risulti da altra fonte, il giudice deve fare riferimento alla data di deliberazione della sentenza. Se la notificazione del ricorso è tardiva anche rispetto a tale data, il ricorso è inammissibile e non improcedibile, non potendo la copia analogica “tratta con modalità telematiche”, asseverata conforme all’esemplare del fascicolo informatico, supplire alla prova mancante.

Il Fatto

La vicenda trae origine dagli eventi alluvionali verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998. Una danneggiata convenne davanti al Tribunale di Salerno la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Comune di Sarno e il Sindaco, chiedendo il risarcimento dei danni per la morte dei propri congiunti. Il giudice penale aveva già riconosciuto la responsabilità penale del Sindaco per omicidio colposo plurimo, con condanna generica al risarcimento.

Le Amministrazioni statali proposero domanda di regresso verso i coobbligati. Il Tribunale accolse il regresso nei confronti del Sindaco e lo rigettò verso il Comune. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza impugnata, confermò il rigetto, ritenendo che il responsabile civile per fatto altrui non possa agire in regresso, ex art. 2055, secondo comma, cod. civ., contro un altro responsabile civile parimenti incolpevole. Le Amministrazioni ricorsero per cassazione con due motivi, incentrati sull’art. 28 Cost. e sull’ammissibilità del regresso tra coobbligati solidali con titoli di imputazione diversi.

La Motivazione della Corte

La Corte non affronta il merito dei due motivi, perché il ricorso si espone a un rilievo preliminare e assorbente di inammissibilità, di natura processuale.

Il Collegio richiama il principio, cui intende dare continuità, secondo cui il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo quando il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione, e la notificazione sia avvenuta in una data non tempestiva rispetto al termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nemmeno calcolandolo in relazione al giorno di deliberazione (richiamate Cass. n. 29263 del 2023, n. 18510 del 2023 e n. 2721 del 2014).

Il profilo attiene all’onere probatorio della tempestività dell’impugnazione. Nella specie la copia depositata è priva di indicazione diretta della data di pubblicazione, che non si rinviene neppure nella copia del controricorrente, né risulta alcuna certificazione indiretta. Il ricorso afferma che la sentenza sarebbe stata pubblicata il 16 giugno 2021, ma la circostanza non è ritualmente acquisita al processo.

Non resta dunque che il riferimento alla data di deliberazione, fissata al 19 maggio 2021. Poiché il ricorso è stato notificato il 17 gennaio 2022, esso è tardivo anche rispetto a tale data.

La Corte esclude la qualificazione come improcedibilità: la copia analogica prodotta, pur con le omissioni, non è copia non autentica, perché asseverata dal Procuratore dello Stato come “tratta con modalità telematiche” e “conforme” all’esemplare del fascicolo informatico, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies d.l. n. 179 del 2012, e consente comunque di identificare il provvedimento. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle Amministrazioni ricorrenti alla rifusione delle spese in favore del Comune, distratte al procuratore antistatario. Non trova applicazione l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, essendo i ricorrenti Amministrazioni dello Stato esentate per la prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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