Valutazione estimativa Ici e sindacato di legittimità sulla prova (Cass. civ. Sez. V n. 19546 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Ici, la determinazione del valore venale in comune commercio dell’area fabbricabile è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito. La valutazione del materiale probatorio, destinata a risolversi nella scelta tra i possibili contenuti informativi del singolo mezzo di prova, resta estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione. Non è pertanto denunciabile come vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il diverso apprezzamento delle prove comparativamente esaminate. È inammissibile, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo che miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento emessi da un comune per omessa dichiarazione ai fini Ici per gli anni 2007 e 2008, in relazione a un terreno edificabile sito in area destinata a zona residenziale verde urbano. I contribuenti, coniugi proprietari del fondo, hanno impugnato gli atti impositivi dolendosi, tra l’altro, del calcolo della volumetria edificabile, dell’individuazione del valore venale e del difetto di motivazione.

La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li ha rigettati. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo la correttezza dell’operato dell’ente impositore. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, resistito dal comune con controricorso; il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sul ravvedimento operoso. Il motivo è dichiarato infondato e, per un verso, inammissibile: la censura sovrappone parametri eterogenei, giacché il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. attiene all’omesso esame di un fatto decisivo, mentre il richiamato art. 112 cod. proc. civ. concerne la diversa ipotesi di omessa pronuncia su domanda o eccezione. La Commissione regionale ha comunque esaminato la circostanza, ricostruendo la destinazione dei versamenti.

Con il secondo motivo i contribuenti deducono la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 e degli artt. 3 e 53 Cost. La Corte ricorda che la norma impone di ricavare il valore venale da parametri vincolanti, tra cui la zona territoriale, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso e i prezzi medi di mercato. La sentenza impugnata ha stimato congrua la valutazione dell’ente, fondata su atti comparativi di compravendita di terreni analoghi, con riduzione del 35% per lo scarto temporale. Le doglianze sulla volumetria e sul fondo intercluso risultano inammissibili, perché non si confrontano con la ratio decidendi o sollecitano una revisione del giudizio di fatto.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e delle norme sulla motivazione degli atti. La Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata. Qui la Commissione non ha sovvertito il riparto, avendo ritenuto congruo il valore sulla base del criterio comparativo, assolvendo così l’onere dimostrativo.

Sul quarto e quinto motivo, relativi alla mancata comunicazione della variazione urbanistica e all’instaurazione del contraddittorio, la Corte rileva che si tratta di accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità. In tema di accertamento con adesione, la presentazione dell’istanza non comporta l’inefficacia dell’avviso, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per novanta giorni. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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