Autotutela totale prevale sull’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 714 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, conseguente all’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio. L’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Oggetto del contendere era un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2006, con cui l’ufficio aveva imputato maggior imposta derivante da una plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno edificabile, il cui valore era stato stimato in ragione dell’accertamento effettuato ai fini delle imposte di registro e catastali.

Nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia delle entrate, dopo essersi difesa con controricorso, ha preannunciato l’emissione di un atto di autotutela e ha poi depositato il relativo provvedimento, che dispone l’annullamento totale dell’avviso di accertamento oggetto del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che l’Agenzia ha prodotto in giudizio il provvedimento di autotutela totale relativo all’avviso di accertamento che costituisce l’unico atto impositivo oggetto del contenzioso, come risulta dalla motivazione, oltre che dall’epigrafe, della sentenza impugnata.

In considerazione della sopravvenuta autotutela totale, il Collegio ribadisce il principio secondo cui, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione — nella specie, per tardività — e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio.

La ragione è esplicita nel percorso argomentativo: l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti. Il Collegio richiama sul punto una pluralità di precedenti conformi, tra cui Cass. n. 19533 del 2011, Cass. n. 9753 del 2017, Cass. n. 6068 del 2022 e Cass. n. 20023 del 2022.

In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, stante l’esito della controversia, i giudici di legittimità dispongono la compensazione delle spese processuali di merito e di legittimità, richiamando ancora Cass. n. 9753 del 2017 e Cass. n. 20023 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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