Divieto di detenzione di armi e revoca del porto d’armi: la reiezione del ricorso contro l’atto presupposto rende improcedibile il gravame contro l’atto consequenziale (TAR Lombardia n. 2523 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi ex art. 39 del r.d. n. 773/1931 costituisce atto presupposto necessario per il rilascio o il mantenimento dei titoli di polizia relativi al porto d’armi, sicché la revoca di questi ultimi rappresenta atto vincolato rispetto al primo. La reiezione del ricorso avverso l’atto presupposto determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del gravame proposto contro l’atto consequenziale, privo di utilità per il ricorrente. La valutazione prefettizia circa la capacità di abusare delle armi ha natura discrezionale ed è sindacabile solo per errore di fatto, sviamento logico o contraddittorietà.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e detentore di armi, era stato coinvolto in una lite familiare nel corso della quale aveva cagionato lesioni personali alla consorte, con conseguente ritiro cautelativo delle armi e del titolo. La Prefettura, all’esito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 39 TULPS, aveva disposto il divieto di detenzione di armi, richiamando anche una sentenza di condanna del 2013 per guida in stato di ebbrezza. La Questura aveva successivamente revocato il porto d’armi, sulla base del medesimo presupposto.
Il ricorrente aveva impugnato separatamente entrambi i provvedimenti, deducendo la mancanza dei presupposti per l’adozione delle misure e il difetto di motivazione. Il TAR aveva respinto le istanze cautelari in entrambi i giudizi, successivamente riuniti per connessione oggettiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e ha esaminato preliminarmente il gravame avverso il divieto di detenzione, qualificandolo come atto presupposto rispetto alla revoca del porto d’armi. Richiamando il precedente della Sezione n. 4219/2025, ha precisato che la revoca costituisce atto vincolato rispetto al divieto prefettizio, poiché l’efficacia di quest’ultimo impedisce il mantenimento della licenza, rendendo il ricorso contro la revoca privo di utilità concreta.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le censure avverso il divieto di detenzione. La misura ha natura preventiva ed è volta a evitare il possibile abuso delle armi in pregiudizio dell’incolumità individuale e collettiva. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia è limitato ai vizi di errore di fatto, sviamento logico e contraddittorietà, come già chiarito dalla giurisprudenza richiamata, ivi incluso il precedente della Sezione n. 1870 del 2026.
Nel caso concreto, la lite familiare con lesioni alla consorte, unitamente al contesto conflittuale dell’ambiente domestico in cui le armi sono custodite, integra elementi oggettivi idonei a supportare una valutazione prognostica di inaffidabilità del ricorrente, risultando la misura proporzionata rispetto alla finalità di tutela dell’incolumità pubblica. La condanna del 2013 è stata invece ritenuta priva di incidenza causale autonoma, in quanto risalente nel tempo.
La reiezione del ricorso avverso il divieto di detenzione ha determinato il mantenimento in vita dell’atto presupposto, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso contro la revoca del porto d’armi, sorretto dal medesimo fondamento. Le spese di lite sono state compensate per la natura delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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