Inammissibile il conto giudiziale dei beni immobili del consegnatario comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 51 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei beni immobili di un ente locale non è tenuto alla resa del conto giudiziale, poiché l’obbligo di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni e la gestione di cassa o di magazzino, incompatibili con la gestione immobiliare; il conto eventualmente reso ha natura amministrativa e va dichiarato inammissibile in quella parte. Sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 44 del R.D. n. 1214 del 1934 e 74 del R.D. n. 2440 del 1923, i soli consegnatari per debito di custodia, mentre i consegnatari per debito di vigilanza sono esclusi, come previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 254 del 2002. Il conto sui beni mobili è irregolare quando manca ogni riferimento alla consistenza e al valore iniziale e finale, sì da impedire la verifica giudiziale delle risultanze della gestione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Campania è investita del giudizio di conto relativo al conto n. 18762, depositato dal consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, con relazione del 22 giugno 2023, aveva rilevato questioni incidenti sull’ammissibilità e sull’esame del conto, chiedendone l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147 c.g.c.
Il Comune si è costituito condividendo i rilievi sull’inammissibilità dell’obbligo di resa del conto per i beni immobili e sostenendo che, per i beni mobili, molti erano già destinati in uso presso gli uffici dell’Ente, con configurabilità di un debito di vigilanza e non di custodia; ha chiesto dichiararsi il conto improcedibile con concessione di un termine per un nuovo conto. Il Procuratore regionale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario dei beni immobili. La Sezione richiama l’art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934 e l’art. 74 del R.D. n. 2440 del 1923, che limitano l’obbligo ai beni e valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto patrimoniale, con esclusione dei beni immobili.
Il Collegio richiama poi l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254 del 2002, che distingue tra agenti contabili per debito di custodia e agenti amministrativi per debito di vigilanza, e l’art. 12 che esclude i secondi dall’obbligo di resa del conto. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e per la gestione di cassa o di magazzino, come chiarito dalla giurisprudenza contabile richiamata.
Sussiste l’obbligo di custodia quando i beni non siano stati dati in uso a dipendenti o terzi, ma si trovino nella materiale disponibilità del soggetto incaricato della loro conservazione. Ricorre invece l’obbligo di vigilanza quando i beni, previamente inventariati, siano stati messi in uso mediante consegna agli utilizzatori. Ne deriva che, per il gestore di beni immobili, non si ravvisano i caratteri tipici dell’obbligo di custodia, con conseguente natura amministrativa del conto in quella parte e sua declaratoria di inammissibilità.
Quanto ai beni mobili, la Sezione richiama il documento di indirizzo delle Sezioni riunite in sede consultiva (parere n. 2/2015/CONS): il conto deve correlarsi alle scritture inventariali, indicando quantità e valore iniziali, i nuovi carichi, i beni dati in uso e, per differenza, quelli non ancora assegnati. Qualunque sia la modulistica adottata, le gestioni rappresentate devono rendere i risultati dell’attività gestoria ricollegabili in modo certo e continuativo alle scritture della ragioneria dell’ente.
Nel caso concreto, per alcuni beni mobili manca ogni riferimento al valore iniziale e finale e, in taluni casi, alla consistenza al 31 dicembre, elementi essenziali per l’esame del giudice contabile. Risulta così impedita la verifica sostanziale della gestione, con impossibilità di valutare eventuali responsabilità per mancanze, deteriorazioni o diminuzioni dei beni affidati. La Sezione afferma pertanto la sostanziale irregolarità del conto e dispone la restituzione degli atti al giudice designato per l’approfondimento sui beni mobili. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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