La notifica secondo la Convenzione dell’Aja si perfeziona con l’ingresso nella sfera di conoscibilità (Cass. civ. Sez. III n. 14564 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione dell’Aja del 1965, la notifica all’estero si perfeziona nel momento in cui l’atto giudiziario entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, a prescindere dalla circostanza che il convenuto non si sia presentato all’udienza fissata dalle autorità straniere per la consegna del plico. La mancata comparizione del destinatario alle convocazioni non preclude il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi avvenuta alla data della prima convocazione, quando l’atto è stato inviato con raccomandata e posta nella sua disponibilità, ancorché restituita per “scaduto tempo di giacenza”. Il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato senza l’espressa volontà di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico, ai sensi dell’art. 1716 cod. civ.

Il Fatto

Il dirigente finanziario della procedura di insolvenza di un imprenditore evocava in giudizio il fallito e la moglie, chiedendo in via principale la dichiarazione di nullità per simulazione di un contratto di donazione, stipulato tra i coniugi un mese dopo il mutamento del regime patrimoniale in separazione dei beni, e in via subordinata la revoca della donazione ex art. 2901 c.c. Il Tribunale di Udine dichiarava l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore procedente. La Corte d’appello di Trieste, adita dalla donataria, dichiarava inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. Avverso la sentenza di primo grado la donataria proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione relativa alla sottoscrizione del controricorso da parte di un avvocato non iscritto nell’elenco speciale dei cassazionisti, rilevando che il mandato era stato conferito congiuntamente a due difensori e che la procura non richiedeva l’azione congiunta. Richiamando il principio secondo cui ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta, la Corte ritiene validamente sottoscritto il controricorso.

Quanto al primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Aja del 1965 e il mancato perfezionamento della notifica dell’atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. Secondo la ricorrente, il procedimento notificatorio si sarebbe perfezionato solo alla data dell’ultima udienza dinanzi al Tribunale russo, quando il convenuto non si era nuovamente presentato per ritirare il plico.

La Corte rigetta la tesi, affermando che l’atto di citazione era pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite la comunicazione dell’autorità giudiziaria russa, all’esito della prima convocazione fissata per il ritiro dell’atto. La prima raccomandata era stata inviata il 12 gennaio 2021, in vista dell’udienza del 22 gennaio 2021, ed era stata restituita con la dicitura “scaduto tempo di giacenza”. Tale circostanza non impedisce il perfezionamento della notifica, dovendosi ritenere assolto l’onere di conoscibilità alla data della prima convocazione.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte dichiara infondata la censura sulla carenza di interesse ad agire del liquidatore, rilevando che la motivazione della sentenza della Corte di Mosca del 2021 — secondo cui il bene non poteva essere acquisito alla procedura — ha proprio consentito al Tribunale italiano di ritenere sussistente l’interesse ad agire ex art. 2901 c.c., non essendo percorribile altra via per la soddisfazione dei creditori.

Il terzo motivo, concernente la qualificazione dell’atto come liberalità anziché come atto oneroso a scopo solutorio, è dichiarato inammissibile, poiché sotto l’apparente deduzione di violazione di legge si prospetta una ricostruzione alternativa del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Analogamente, il quarto motivo, relativo alla motivazione apparente sui presupposti dell’art. 2901 c.c., è inammissibile in quanto volto a ottenere una nuova valutazione delle prove sull’elemento soggettivo della consapevolezza di ledere i diritti dei creditori. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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