Obbligo di inventario dell’usufruttuario e tutela del nudo proprietario (Cass. civ. Sez. 2 n. 16914 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1002 c.c., l’usufruttuario è tenuto a redigere l’inventario dei beni, salvo dispensa espressa nel titolo, con le formalità di cui agli artt. 769 e ss. c.p.c.; la redazione ha funzione essenziale di ricognizione e prova della consistenza del compendio a tutela del nudo proprietario. Le consulenze tecniche espletate in un diverso giudizio non costituiscono valido equipollente dell’inventario, ove non accettate dalle parti. Il consenso all’immissione in possesso non implica rinuncia all’inventario o alla garanzia. In caso di trasferimento d’azienda per causa di morte, la ditta si trasmette ai successori ex art. 2565, terzo comma, c.c., salva diversa disposizione testamentaria, e l’usufruttuario deve esercitare l’attività sotto la ditta che la contraddistingue ex art. 2561 c.c.
Il Fatto
Il figlio del defunto imprenditore agricolo conveniva in giudizio la madre, usufruttuaria dell’azienda paterna in forza di testamento, per ottenere la riconsegna dei beni ereditari. Deduceva che la convenuta non aveva redatto l’inventario, non aveva prestato garanzia e si era appropriata dell’azienda, dei depositi bancari e delle quote della società di capitali di famiglia, modificando la ditta e ricapitalizzando la società con integrale sottoscrizione dell’aumento.
Il tribunale rigettava le domande, imponendo all’usufruttuaria di prestare cauzione. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che il coerede avesse rinunciato all’inventario, che le c.t.u. svolte nel giudizio di divisione ne costituissero equipollente e che il mutamento di ditta fosse conforme alla normativa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i motivi relativi all’obbligo di inventario. L’inventario ex art. 1002 c.c. ha funzione essenziale di rendere incontestabile la natura e la consistenza dei beni oggetto dell’usufrutto, garantendo il corretto adempimento degli obblighi restitutori. La sua redazione deve avvenire all’inizio dell’usufrutto con le formalità degli artt. 769 e ss. c.p.c., estese dall’art. 777 c.p.c. ad ogni inventario ordinato dalla legge; se ne può contestare il contenuto solo con querela di falso.
Quanto agli equipollenti, la Corte ha riconosciuto che le parti possono concordare un inventario in forma privata, trattandosi di norma dispositiva, ma ha escluso che le c.t.u. espletate in un altro giudizio potessero valere come tali, non avendo il nudo proprietario accettato gli esiti delle relazioni e avendo contestato la completezza della ricognizione effettuata sul solo parziale materiale acquisito. La mancata redazione dell’inventario non determina l’estinzione dell’usufrutto ma ne impedisce l’esercizio, e il consenso all’immissione in possesso non implica rinuncia all’adempimento.
In tema di ditta, la Corte ha affermato che in caso di trasferimento d’azienda per causa di morte la ditta si trasmette ai successori ex art. 2565, terzo comma, c.c. e l’usufruttuario deve esercitare l’attività sotto la ditta che la contraddistingue ex art. 2561 c.c., non essendo il mutamento del segno distintivo consentito dalla normativa invocata dalla sentenza impugnata. Ha invece ritenuto inammissibili i motivi sui fatti oggetto di doppia conforme e ha escluso l’abuso nella ricapitalizzazione della società, non essendo stata impugnata la delibera.
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Nota della Redazione
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