Il fondo patrimoniale è revocabile anche senza uno specifico intento fraudolento (App. Caltanissetta 192/2026)
Corte d’appello di Caltanissetta, sezione unica civile, sentenza n. 192 del 24 marzo 2026 (R.G. n. 99/2022) – Presidente Roberto Rezzonico, Relatore Ignazio Cammalleri; decisione del 6 marzo 2026.
Il principio di diritto / massima
La costituzione di un fondo patrimoniale è assoggettabile all’azione revocatoria quando rende più difficile o incerta la soddisfazione del credito. Trattandosi di atto gratuito, se il credito è anteriore è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori: non occorre provare uno specifico intento fraudolento, né rilevano la natura imprenditoriale del debito o la finalità familiare dell’atto.
Il fatto
L’ente di riscossione aveva promosso azione revocatoria contro la costituzione di un fondo patrimoniale. Il Tribunale di Gela aveva accolto la domanda. Il debitore impugnava la decisione contestando, fra l’altro, la validità della notificazione dell’atto introduttivo, l’esistenza dell’eventus damni e la propria consapevolezza del pregiudizio. Anche l’altro coniuge proponeva appello incidentale, richiamando la destinazione familiare dei beni e la natura imprenditoriale dei debiti.
La motivazione
La Corte ha anzitutto ritenuto valida la notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., mediante consegna alla moglie qualificatasi convivente. La relata fa fede sulle attività compiute e sulle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale; la qualità dichiarata dal consegnatario è assistita da una presunzione superabile con prova contraria, non offerta nel caso concreto.
Nel merito, il fondo patrimoniale limita l’aggressione esecutiva dei beni destinati ai bisogni della famiglia e comprime la garanzia patrimoniale generale prevista dall’art. 2740 c.c. È quindi sufficiente che l’atto renda la soddisfazione del credito più difficile o incerta; non è richiesta l’assoluta incapienza del debitore. L’asserita floridità dell’attività imprenditoriale non elimina, da sola, l’eventus damni.
Ai fini della scientia damni è sufficiente la consapevolezza del danno anche soltanto potenziale arrecato alla garanzia del creditore. Non servono la conoscenza puntuale dell’ammontare del debito o delle singole cartelle né la prova di un disegno fraudolento. L’azione può inoltre tutelare un credito eventuale o non definitivamente accertato, purché derivante da un rapporto già sorto al momento dell’atto dispositivo.
Implicazioni pratiche
La destinazione dei beni alle esigenze familiari non sottrae il fondo patrimoniale alla revocatoria. Per resistere all’azione non basta invocare la finalità dell’istituto, l’origine imprenditoriale o tributaria del debito oppure la disponibilità di altre risorse al momento dell’atto: occorre contrastare concretamente la prova del pregiudizio alla garanzia patrimoniale e della consapevolezza richiesta dall’art. 2901 c.c.
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