Il fondo sanitario non può finanziare in modo indistinto l’ARPA (Corte cost. n. 56/2026)
Con la sentenza n. 56 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 26, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20. Quella disposizione prevedeva che alle attività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) si provvedesse con un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale di parte corrente.
Il caso. La sezione di controllo della Corte dei conti per la Liguria aveva parificato il rendiconto regionale per l’esercizio 2023. La Procura regionale contabile ha impugnato quella decisione davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, contestando l’inserimento nel perimetro della spesa sanitaria di una spesa ritenuta estranea. Si trattava del trasferimento all’ARPAL di 20.000.000 di euro. Secondo i dati riferiti nell’ordinanza, il bilancio dell’Agenzia indicava quei 20 milioni a valere sul fondo sanitario a fronte di 23.326.335 euro di finanziamenti istituzionali complessivi.
Il dubbio del giudice. Le sezioni riunite hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il rilievo centrale è questo: la legge regionale non impone di distinguere le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) da quelle destinate alle altre attività dell’Agenzia, numerose ed eterogenee e solo in minima parte sanitarie in senso stretto. Mancava inoltre una contabilità analitica capace di isolare i costi legati alla tutela della salute. Ne deriverebbe il rischio di un uso promiscuo di risorse vincolate. Il giudice ha richiamato, tra gli altri parametri, l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici.
Le difese. La Regione Liguria ha chiesto una dichiarazione di inammissibilità o di non fondatezza. Ha sostenuto che il sistema di finanziamento dell’ARPAL è diversificato, perché lo stesso articolo 26 prevede anche trasferimenti regionali per programmi ambientali, finanziamenti di province e comuni, proventi da privati e entrate a carico dei titolari di impianti e attività autorizzate. Ha inoltre richiamato la stretta connessione tra le prestazioni ambientali e la prevenzione sanitaria. Nello stesso senso è intervenuto il Procuratore generale della Corte dei conti, del quale la Corte ha dichiarato ammissibile la partecipazione al giudizio.
Il ragionamento della Corte. La norma statale di riferimento è l’articolo 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Essa chiede alle regioni di garantire nel bilancio un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, con separata evidenza delle singole voci. Serve a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati ai LEA. La disposizione ligure, invece, assegnava risorse all’ARPAL in modo indiscriminato, senza distinguere quelle sanitarie e, al loro interno, quelle necessarie ai LEA, da quelle destinate ad attività non sanitarie, non finanziabili con il fondo sanitario. La Corte precisa che la presenza di altre fonti di finanziamento non salva la norma, perché il vizio sta nell’assegnazione indistinta. Precisa inoltre che il fatto che l’Agenzia svolga anche compiti collegati alla salute non giustifica il mancato rispetto della disciplina statale sul perimetro sanitario. Nel caso ligure il contrasto risulta anzi accentuato dalla mancata predeterminazione della quota annuale di risorse trasferibili. Le altre questioni sono state assorbite, cioè non esaminate.
Cosa cambia in pratica. La disposizione regionale è venuta meno e la Regione Liguria non può più usarla per trasferire ogni anno all’ARPAL risorse del fondo sanitario in modo indistinto. La Corte non ha affermato che l’Agenzia non possa ricevere risorse sanitarie, né ha valutato l’utilità delle sue attività: ha stabilito che la legge regionale deve permettere di riconoscere separatamente le somme collegate ai livelli essenziali di assistenza. Per il cittadino il punto pratico è la trasparenza del bilancio regionale: le risorse iscritte come sanitarie devono restare riconoscibili e verificabili, perché sono quelle che finanziano le prestazioni garantite dal servizio sanitario.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/56