Inammissibile il ricorso per cassazione privo dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. 3 n. 7099 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, offrendo al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria. L’inosservanza di tale dovere conduce alla inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa, tale da pregiudicare l’intelligibilità delle censure. Il requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. non è sanabile attraverso la lettura degli atti processuali o la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 cod. proc. civ., dovendo essere valutato al momento della proposizione dell’impugnazione. Il motivo di ricorso che ometta di indicare compiutamente la motivazione criticanda è nullo e deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente, deducendo la responsabilità civile di un magistrato ai sensi dell’art. 2, comma terzo, legge n. 117/1988, aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri per il risarcimento del danno subito per effetto di una sentenza del Tribunale di Ancona, asseritamente palese errore e abnorme. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità della domanda, annullata dalla Cassazione con rinvio, il giudizio di merito era stato riassunto e definito con rigetto della domanda, confermato dalla Corte d’appello. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso si espone a un assorbente rilievo di inammissibilità per carenza del requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Gli elementi riportati nell’esposizione sommaria dei fatti non consentono di comprendere i presupposti fattuali e le ragioni di diritto delle pretese, le difese svolte dalle parti, l’andamento della vicenda giudiziaria e le questioni non risolte o risolte in modo non condiviso.
La Corte ha ribadito che il requisito dell’esposizione sommaria non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, consentendole di conoscere dall’atto gli elementi indispensabili per la cognizione della controversia. Tale requisito è stato ritenuto compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che ha riconosciuto piena legittimità a sistemi rigorosi di requisiti formali di accesso al giudizio di legittimità.
La Corte ha inoltre evidenziato l’esistenza di un rapporto di complementarità tra il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti e quello dell’esposizione dei motivi, essendo la prima funzionale a rendere intellegibili le censure. L’inammissibilità non può essere sanata con la memoria depositata nelle more, avendo carattere strettamente processuale, e non può essere superata mediante il rinvio all’approfondimento dei fatti effettuato in un precedente giudizio di legittimità.
Con riguardo al primo e al terzo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per omessa indicazione compiuta della motivazione criticanda, costituendo onere del ricorrente identificare i passaggi della sentenza impugnata oggetto di censura. Inoltre, essendo la sentenza impugnata fondata su una doppia ratio decidendi, l’avvenuto consolidamento anche di una sola di esse, non censurata, determina il rigetto nel merito dell’impugnazione. La Corte ha infine dichiarato l’assorbimento del secondo motivo, non potendo l’esito del giudizio esserne condizionato.
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Nota della Redazione
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