Appello e devoluzione: assoluzione oltre i limiti dell’art. 597 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. 5 n. 14735 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. delimita la cognizione del giudice di appello ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi di impugnazione. Il “punto della decisione” si distingue dal “capo della sentenza”: mentre quest’ultimo coincide con la decisione su ciascun reato, il punto riguarda le statuizioni indispensabili per il giudizio completo su quel capo, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione all’imputato, la colpevolezza e la determinazione della pena. Il giudice di secondo grado non può quindi riformare in senso assolutorio un’accertamento del fatto che non sia stato specificamente devoluto con l’atto di appello, limitandosi a contestare la sola sussistenza dell’elemento soggettivo o la qualifica soggettiva. L’eventuale assoluzione pronunciata oltre tali limiti è illegittima e la sentenza va annullata senza rinvio, essendo già divenuto definitivo l’accertamento sui fatti non impugnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze aveva condannato l’imputato, quale amministratore di fatto di una società fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e preferenziale, nonché per bancarotta semplice. La Corte di appello di Firenze, in riforma parziale della sentenza, aveva invece assolto l’imputato dai reati di bancarotta documentale e patrimoniale perché il fatto non sussiste, dichiarando il non doversi procedere per prescrizione in relazione agli altri capi.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Procuratore generale, deducendo che la difesa dell’imputato, con l’atto di appello, aveva contestato esclusivamente la sussistenza dell’elemento soggettivo, la qualifica di amministratore di fatto e il trattamento sanzionatorio, senza mai mettere in discussione l’accertamento oggettivo del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Nel richiamare il principio enunciato dalle Sezioni Unite Tuzzolino, la Quinta Sezione ha chiarito che “capo della sentenza” e “punto della decisione” sono nozioni distinte. Mentre il capo si riferisce alla decisione su ciascun reato, il punto ha una portata più ristretta e coincide con le statuizioni indispensabili per il giudizio su ogni singola imputazione, come l’accertamento del fatto, la sua attribuzione all’imputato, la colpevolezza e la determinazione della pena.
Ne deriva che il principio devolutivo codificato dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. configura l’appello come un’impugnazione a devoluzione circoscritta. La cognizione del giudice di secondo grado è pertanto limitata ai punti della decisione effettivamente investiti dai motivi, salve le eccezioni di cui al comma 5 della medesima disposizione.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva esteso le proprie valutazioni a un punto non devoluto, assolvendo l’imputato per insussistenza del fatto, dopo aver dichiarato infondate le censure relative alla qualifica soggettiva. Così facendo, il giudice di secondo grado ha violato i limiti della propria cognizione, pronunciando un’assoluzione basata su una diversa valutazione dell’accertamento del fatto che, non essendo stato oggetto di appello da parte dell’imputato, era ormai divenuto definitivo.
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Nota della Redazione
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