Illecito professionale grave e clausola aperta delle conseguenze comparabili (TAR Calabria n. 659 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il grave illecito professionale consistente in significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione può essere desunto, ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, non solo dalla risoluzione per inadempimento o dalla condanna al risarcimento del danno, ma anche da altre conseguenze comparabili. La clausola è aperta: la stazione appaltante deve indicare le conseguenze ritenute comparabili, dovendo comunque sussistere un rapporto di consequenzialità con le vicende del precedente contratto. Il giudice amministrativo può censurare la motivazione solo ove le circostanze richiamate siano del tutto slegate da tale nesso. La valutazione dell’affidabilità dell’operatore ha natura fiduciaria e ampia discrezionalità, e può fondarsi su ogni elemento adeguato, anche di tipo indiziario.
Il Fatto
Il Comune di Rende indice una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti pubblicitari. All’esito delle operazioni la società ricorrente risulta prima e unica classificata. Con nota di ottobre il Comune avvia il procedimento di esclusione, fondato su asserite violazioni fiscali non definitivamente accertate e su un preteso illecito professionale nella gestione di un precedente contratto di concessione.
Dopo il contraddittorio procedimentale, il Comune dispone l’esclusione della società. La ricorrente impugna la disposizione davanti al TAR Calabria, chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione o al subentro nel contratto e il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti impugna poi l’affidamento diretto del servizio a una società in house per il trimestre successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di interesse sul ricorso principale: era onere del Comune indicare specificamente quali fatti posti a fondamento del provvedimento non fossero stati censurati, ciò che non è avvenuto. Il fatto che le censure siano articolate in modo analitico non le rende per ciò solo parziali.
Il primo motivo è accolto. Quanto alle violazioni fiscali, la certificazione prodotta dall’amministrazione si riferisce a una data anteriore alla gara, ma la ricorrente ha dimostrato che i decreti di estinzione della Corte di Cassazione riguardano proprio gli avvisi di accertamento richiamati: la definizione agevolata era già perfezionata prima dell’indizione della procedura. Quanto ai tributi locali, il Collegio ritiene che l’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non distingua tra tributi statali ed enti locali; tuttavia il canone unico patrimoniale non ha natura tributaria, come confermato dalla Corte cost. n. 64/2008. Residua un importo inferiore al limite del 10% del valore della concessione.
Il secondo motivo è invece infondato. La proroga transattiva dei contratti non è disconosciuta, ma la ricorrente stessa ammette di aver continuato a gestire gli impianti dopo la scadenza e fino alla riconsegna: la gestione resta oggettivamente abusiva, e il pagamento del canone la conferma anziché escluderla. Le ordinanze-ingiunzione prefettizie per pubblicità abusiva rafforzano il quadro. Quanto alla relazione del Ministero dell’Interno prodotta nel procedimento di scioglimento del Comune, la valutazione fiduciaria può fondarsi anche su elementi indiziari, secondo l’orientamento richiamato (TAR Cagliari n. 234 del 2024; Cons. Stato n. 10448 del 2023).
Il quinto motivo è respinto: i principi del risultato e della fiducia non impongono di considerare affidabile l’operatore per il solo possesso dei requisiti formali, altrimenti l’art. 95 subirebbe sostanziale disapplicazione. Il sesto motivo è infondato: la clausola delle altre conseguenze comparabili consente di fondare il giudizio sulle ingiunzioni prefettizie, conseguenza attinente all’esecuzione del contratto e non pretestuosa.
I restanti motivi sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse, essendo inattaccabile una delle plurime motivazioni del provvedimento. Il rigetto del ricorso principale rende improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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