Ottemperanza al giudicato e divieto di penalità di mora con interessi moratori (TAR Calabria n. 657 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente la pretesa creditoria accertata dal titolo esecutivo, senza che rilevi la mancata costituzione in giudizio. L’amministrazione è tenuta anche al pagamento delle spese esecutive funzionali alla soddisfazione del credito, sopportate dal creditore dopo l’emissione del titolo. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va accordata quando siano già dovuti gli interessi moratori calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002, perché la relativa condanna risulterebbe iniqua. Il Collegio assegna un termine per l’adempimento e nomina il Commissario ad acta per il caso di inerzia, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti.
Il Fatto
Con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 24 aprile 2019, n. 1074, il Tribunale di Catanzaro ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore di un’associazione di tutela degli anziani e degli handicappati, della somma complessiva di € 88.434,22, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data contrattualmente fissata per il pagamento fino al soddisfo.
L’ordinanza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; il titolo esecutivo è stato notificato il 3 dicembre 2019. Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme indicate nel titolo, delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora per il successivo ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria del ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene che l’amministrazione sia tenuta al pagamento di quelle affrontate dal ricorrente successivamente all’emissione del titolo, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. Riconosce in particolare il rimborso di € 723,33, pari a un terzo dell’importo versato in data 25 maggio 2020 per la tassa di registrazione dell’ordinanza azionata, stante la compensazione delle spese del giudizio di merito, secondo quanto dimostrato nel giudizio.
Non trova invece accoglimento la richiesta di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio richiama il consolidato orientamento del TAR (da ultimo T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 4 del 07/01/2025) e ritiene la misura iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002. La funzione sanzionatoria e compulsiva della penalità cede, dunque, davanti alla già riconosciuta tutela risarcitoria del ritardo.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, provvederà quale Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che agirà su istanza della parte ricorrente; il suo compenso sarà liquidato con separato decreto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura della Corte dei Conti della Regione Calabria, ravvisando circostanze potenzialmente ascrivibili a danno erariale, e condanna l’amministrazione alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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