Indebito assistenziale e affidamento dell’accipiens: onere di allegazione del ricorrente in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16460 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito assistenziale, la regola di settore che esclude la ripetizione delle prestazioni non dovute in presenza di un affidamento incolpevole del percipiente non deroga al principio secondo cui l’accertamento della sussistenza di una situazione idonea a generare affidamento è rimesso al giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge, miri in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e a scalfire l’accertamento di carenza di affidamento, cristallizzato in una “doppia conforme”. La percezione di somme di importo ragguardevole, come il ricavato della vendita di un immobile, è incompatibile con lo stato di bisogno che fonda il diritto all’assegno sociale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dalla ricorrente, nella qualità di erede della beneficiaria di un assegno sociale, avverso la pronuncia del Tribunale che aveva disatteso la pretesa di trattenere l’importo indebitamente percepito nel corso del 2018. I giudici di merito hanno ritenuto la ripetibilità dell’indebito assistenziale in ragione dell’inosservanza degli obblighi di comunicazione delle somme incassate per effetto della vendita di un immobile, il cui ricavato, di importo considerevole, era idoneo a elidere lo stato di bisogno. La ricorrente ha impugnato la sentenza, deducendo la violazione della disciplina dell’indebito assistenziale e la carenza di dolo dell’accipiens.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui nel settore della previdenza e dell’assistenza obbligatorie trova applicazione la regola che esclude la ripetizione dell’indebito in presenza di una situazione idonea a generare affidamento, non addebitabile al percipiente. I giudici di legittimità hanno verificato che la Corte territoriale ha rettamente applicato tale principio, escludendo in punto di fatto la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela.
La valutazione del compendio probatorio ha portato a considerare la ragguardevole entità delle somme incassate, pari a un importo tale da risultare incompatibile con lo stato di bisogno richiesto per il beneficio, e comunque idonea a escludere un affidamento legittimo. La Corte ha evidenziato come la ricorrente, dopo aver riprodotto integralmente gli atti dei gradi di merito, abbia reiterato gli argomenti già disattesi, incentrando le proprie censure sul coefficiente psicologico dell’accipiens senza contestare l’insussistenza del diritto alla prestazione.
Le doglianze, pur formalmente incentrate su un error in iudicando, sono state ritenute volte a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, con ciò risultando inammissibili. La Corte ha, infine, dichiarato irripetibili le spese del giudizio in virtù dell’esonero versato in atti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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