Illegittima la proroga tacita delle maggiorazioni tariffarie ICP dopo il 2012 (Cass. civ. Sez. 5 n. 1059 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, la mancata adozione, da parte del Comune, del regolamento istitutivo del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) ex art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 comporta l’ultrattività dell’ICP, le cui tariffe restano cumulabili con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507/1993. L’abrogazione dell’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997 ad opera dell’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012 determina l’illegittimità, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, di ogni atto di proroga, anche tacita, delle maggiorazioni tariffarie, non potendo la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015 essere letta come ripristino permanente della relativa potestà impositiva.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla concessionaria del Comune di Napoli per l’anno 2014, relativo all’imposta comunale sulla pubblicità e al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. La ricorrente deduceva l’illegittimità della pretesa per assenza di valide tariffe e per la violazione del limite tariffario del 25% previsto dall’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, nonché per effetto dell’avvenuta abrogazione delle norme che consentivano le maggiorazioni tariffarie.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello della società, ritenendo che il Comune non avesse istituito il CIMP e che avesse correttamente continuato ad applicare l’ICP maggiorata, cumulata con un canone concessorio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, richiamando i propri precedenti in materia. Ha ribadito che la sostituzione dell’ICP con il CIMP richiede un apposito regolamento comunale e che il piano generale degli impianti pubblicitari non può surrogarlo, avendo funzione autonoma. In assenza del regolamento, l’ICP resta applicabile ed è cumulabile con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici.
La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure riguardanti l’interpretazione degli atti amministrativi comunali, l’asserita omessa pronuncia su eccezioni e il dedotto difetto di giurisdizione, correttamente escluso in ragione della natura tributaria del prelievo e del criterio del petitum sostanziale.
Ha invece accolto la doglianza relativa alla sopravvenuta illegittimità degli aumenti tariffari per l’anno 2014, conseguente all’abrogazione dell’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997 ad opera del d.l. n. 83/2012. La norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 208/2015, secondo la consolidata lettura della Corte costituzionale, non ha efficacia sanante per gli anni successivi al 2012 e non consente la proroga, nemmeno tacita, delle delibere di maggiorazione.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti le tariffe applicabili all’anno 2014 con esclusione delle maggiorazioni contra legem.
Nota della Redazione
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