Illegittimo diniego di concessione edilizia: risarcibile il maggior costo di costruzione (C.G.A.R.S. n. 578 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del diniego di concessione edilizia costituisce chiaro indice presuntivo della colpa dell’Amministrazione, ove il provvedimento sia vincolato e nessuna difficoltà interpretativa si frapponga alla corretta conclusione del procedimento. L’illegittimo esercizio del potere di diniego dà luogo a responsabilità aquiliana, non già a responsabilità da inadempimento contrattuale, essendo necessaria la lesione di un bene della vita. Ai fini risarcitori non rilevano le carenze documentali non contestate nel provvedimento di diniego né alcuna diversa valutazione del giudicato, che fa stato a prescindere dai criteri decisionali adottati. Il risarcimento comprende, depurate le compensazioni, le sole voci di danno provate, con esclusione dei pregiudizi che rientrano in scelte imprenditoriali non condizionate dal ritardo.
Il Fatto
La società appellante, dichiaratasi promissaria acquirente di un immobile in Messina, presentava istanza di concessione edilizia per la trasformazione di due capannoni produttivi in fabbricati residenziali. Il Comune rigettava l’istanza con provvedimento del 31 gennaio 2001, sul rilievo che l’area ricadeva in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare asseritamente vigente. Il TAR Sicilia annullava il diniego con sentenza n. 2206 del 2002, passata in giudicato, accertando la scadenza del piano di zona e l’assenza di varianti essenziali.
Il titolo edilizio veniva rilasciato solo il 22 giugno 2004. La società proponeva quindi domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, quantificato in € 750.000,00. Il TAR adito rigettava la domanda, ritenendo non provati il pregiudizio e l’elemento soggettivo. Da qui l’appello davanti al C.G.A.R.S., che disponeva consulenza tecnica d’ufficio per quantificare il danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica alle persone fisiche. L’eccezione è manifestamente infondata: il ricorso va notificato alla P.A. nella persona del rappresentante legale, e l’azione di condanna richiama comunque l’art. 49 c.p.a., con piena facoltà del creditore di scegliere tra i condebitori solidali.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile: il diniego del 2001 soggiaciva all’art. 36 della l.r. n. 71 del 1978 e all’art. 2 della l.r. n. 17 del 1994. Il potere esercitato dall’Amministrazione non aveva natura discrezionale: il titolo edilizio è provvedimento vincolato, subordinato al solo accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Sul versante della colpa, il diniego è stato adottato in manifesta violazione della disciplina pianificatoria comunale, che aveva perduto efficacia. Nessuna difficoltà interpretativa si frapponeva alla corretta conclusione del procedimento. L’annullamento giurisdizionale si pone dunque come indice presuntivo della colpa dell’ente, avuto riguardo al carattere vincolato del provvedimento.
Il Comune sosteneva che il procedimento non avrebbe potuto concludersi diversamente per carenze documentali. La Corte respinge l’argomento: tali carenze non erano indicate nel diniego e nessuna richiesta di integrazione documentale risulta rivolta alla parte prima del provvedimento. Il Collegio ribadisce che il giudicato fa stato a prescindere dai criteri decisionali seguiti, perfino se la decisione sia stata ingiusta.
Quanto al quantum, il CTU aveva quantificato il pregiudizio in € 430.086,00 al netto delle compensazioni. La Corte accoglie la voce del maggior costo di costruzione, riduce del 50 per cento il danno da mancato godimento e esclude integralmente il pregiudizio da ridimensionamento dell’impresa, privo di evidenze fattuali. Condanna così il Comune al pagamento di € 179.286, oltre interessi e rivalutazione. Le spese del doppio grado sono compensate per un quarto e poste a carico del Comune per i restanti tre quarti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.