Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del diniego di PAS eolico (TAR Puglia n. 552 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione, esercitando il potere di autotutela, ritiri e annulli d’ufficio il provvedimento impugnato, con la conseguenza che la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta. In tal caso, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, con possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione dell’evoluzione processuale della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un progetto di potenziamento di un impianto eolico, aveva presentato al Comune una istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS). Con provvedimento del responsabile del SUAP, l’istanza era stata rigettata. La società ha quindi impugnato tale diniego dinanzi al TAR, chiedendone l’annullamento.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione comunale, non costituitasi, ha ritirato e annullato d’ufficio il provvedimento impugnato. A seguito di tale sopravvenienza, la stessa società ricorrente ha chiesto formalmente che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta dall’intervento in autotutela dell’Amministrazione, ha applicato il disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere. Tale istituto, di natura processuale, consegue al venir meno dell’interesse al ricorso per il sopraggiungere di una situazione tale da rendere la decisione non più necessaria ai fini della tutela della parte.
La pronuncia è stata resa in forma camerale, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio in tale sede. Quanto alle spese, la loro compensazione è stata disposta in ragione della complessiva evoluzione processuale e in conformità alla giurisprudenza della Sezione in casi analoghi, che giustifica l’eccezione al principio di soccombenza.
Il TAR ha infine ordinato all’Autorità amministrativa l’esecuzione della sentenza, conformemente al disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che prevede la trasmissione degli atti all’amministrazione quando questa non abbia ottemperato all’obbligo di conformarsi alla pronuncia.
Nota della Redazione
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