Valutazione titoli e interesse strumentale nel concorso per soli titoli (TAR Campania n. 129 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive per soli titoli, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la valutazione dei titoli presenti natura discrezionale e la graduatoria sia formata secondo l’ordine decrescente dei punteggi, così configurandosi una posizione di interesse legittimo. La mancata individuazione del segretario verbalizzante non inficia la legittimità delle operazioni concorsuali, potendo tale funzione essere svolta, anche di fatto, da un componente della Commissione. È inammissibile per difetto di interesse il ricorso di chi, escluso dalla graduatoria per non aver raggiunto il punteggio minimo, non contesti la valutazione che lo riguarda e il punteggio attribuito, limitandosi a chiedere la motivazione dei punteggi degli altri candidati.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva pubblica per soli titoli indetta da un Conservatorio di musica, finalizzata all’individuazione di un docente di clavicembalo. Il bando escludeva dalla graduatoria i candidati che non avessero conseguito un punteggio minimo di 24 punti per i titoli artistico-culturali e professionali.
Il ricorrente è stato escluso sia dalla graduatoria provvisoria sia da quella definitiva. Ha impugnato gli atti deducendo l’omessa valutazione dei titoli, la violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 487 del 1994 e l’assenza della figura del segretario della Commissione. L’Amministrazione e un controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione e il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. La riserva di giurisdizione amministrativa in materia di pubblici concorsi si estende a tutte le procedure caratterizzate da concorsualità, cioè comparative, con assegnazione di punteggi e formazione di una graduatoria di merito. Richiamando le Sezioni Unite n. 10360 del 2021, il Collegio osserva che il requisito della concorsualità sussiste anche in forza della natura discrezionale delle valutazioni dell’Amministrazione.
Nel caso concreto il bando prevede la pubblicazione, la nomina di una Commissione, la valutazione discrezionale dei titoli, l’attribuzione di punteggi e la formazione di una graduatoria utilizzabile per l’incarico di docenza e per eventuali supplenze. La procedura ha dunque carattere concorsuale e la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
Quanto al terzo motivo del ricorso introduttivo e al secondo dei motivi aggiunti, il Tribunale li ritiene infondati. La mancata individuazione del segretario verbalizzante non inficia l’attività della Commissione. Il segretario è componente non dotato di potere deliberativo, con funzioni di verbalizzazione e verifica della regolarità delle sedute; tale ruolo può essere rivestito, anche in via di fatto, da uno dei componenti, incaricato sia delle attività valutative sia di quelle di verbalizzazione. Il segretario, pertanto, non è componente necessario della Commissione.
Sono invece inammissibili il secondo motivo del ricorso introduttivo e il primo dei motivi aggiunti, per difetto di interesse. Il ricorrente, avendo conseguito un punteggio inferiore a 24 punti, è stato ritenuto non idoneo ed escluso. L’annullamento richiesto non apporterebbe alcuna utilità, né finale né strumentale: il ricorrente non ha contestato la valutazione che lo ha riguardato né i punteggi degli altri candidati, divenuti ormai definitivi. L’interesse strumentale alla mera esplicitazione dei punteggi difetta di concretezza e attualità, ricollegandosi a una futura e eventuale possibilità di far valere errori di valutazione.
Il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.