Falsa documentazione sulla residenza e diniego del permesso di soggiorno (TAR Campania n. 3782 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno, la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda costituisce motivo sufficiente per il rigetto della richiesta ovvero per la revoca del titolo già rilasciato. La art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 ricollega a tale condotta l’inammissibilità della domanda e del relativo provvedimento, oltre alle responsabilità penali. La falsità della certificazione anagrafica versata in sede procedimentale integra direttamente il presupposto ostativo e rende vincolato il contenuto del diniego. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato consegue alla palese infondatezza del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto, in data 01.07.2021, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, allegando la documentazione attestante l’avvio dell’attività come titolare di una piccola ditta individuale. Il Questore della Provincia di Napoli rigettava l’istanza con decreto emesso il 21.07.2022, comunicato al difensore in data 07.12.2022.
Il provvedimento si fondava su una comunicazione di notizia di reato del Comune di Melito di Napoli, che denunciava la non autenticità del certificato di residenza allegato all’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania, che respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 601/2023. La causa giungeva quindi alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro istruttorio. Il provvedimento gravato si fonda su risultanze relative a una seria ipotesi delittuosa, afferente alla veridicità della dichiarazione e alla genuinità della documentazione attestante il luogo di residenza, poste a sostegno della domanda di titolo di soggiorno.
La comunicazione di notizia di reato del Comune di Melito di Napoli del 21 gennaio 2022, versata in atti, nega apertamente l’autenticità del certificato di residenza utilizzato dal ricorrente. Tale circostanza, accertata in sede istruttoria, integra direttamente il presupposto ostativo previsto dall’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998.
La Questura aveva quindi adottato il diniego perché il ricorrente aveva prodotto falsa documentazione al fine di conseguire la certificazione anagrafica poi versata in sede procedimentale. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la presentazione di dichiarazioni non veritiere costituisce motivo sufficiente per il rigetto della richiesta o per la revoca del titolo, comportando per legge l’inammissibilità della domanda e del provvedimento. Nello stesso senso è richiamato il principio del d.P.R. n. 445/2000, che sancisce la decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Ne consegue l’infondatezza delle censure. Il provvedimento non poteva avere contenuto diverso da quello concretamente adottato. Attesa la palese infondatezza del ricorso, il Tribunale dispone la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente concessa con decreto n. 47/2023, e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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