Decadenza da posteggio mercatale e sospensione emergenziale delle assenze (TAR Piemonte n. 706 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di commercio su aree pubbliche, qualora l’amministrazione comunale abbia disposto, con determinazione dirigenziale, la giustificazione generalizzata delle assenze dei concessionari dei posteggi a far data dall’1.02.2020 e fino a cessata emergenza epidemiologica, la sospensione dell’attività per causa imputabile al concessionario, conseguente all’inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, non può produrre effetti se il relativo termine venga a scadere in epoca successiva al dies a quo della sospensione emergenziale. Ne deriva che le assenze maturate in tale periodo non possono integrare la causa di decadenza dalla concessione prevista dall’art. 16, comma 1, del Regolamento comunale n. 305. L’eventuale recupero del titolo abilitativo resta peraltro subordinato alla regolarità della posizione debitoria del concessionario, ai sensi dell’art. 22, comma 10, del medesimo Regolamento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione di posteggio mercatale con correlata autorizzazione, ne aveva ceduto per gerenza la disponibilità mediante SCIA di subingresso comunicata nel novembre 2019. Nel dicembre 2019 il Comune invitava il ricorrente e il subentrante a conformare l’attività, assegnando un termine di sessanta giorni per la trasmissione della documentazione attestante la regolarizzazione, con espressa avvertenza che le assenze maturate nel periodo di interruzione non sarebbero state giustificate ai fini dell’avvio del procedimento di decadenza.
Decorso inutilmente il termine, il Comune consolidava il divieto di esercizio e dichiarava l’inefficacia della successiva SCIA di re-intestazione presentata dal ricorrente. Con determinazione del gennaio 2022 l’amministrazione disponeva quindi la decadenza dalla concessione e dall’autorizzazione, motivandola in ragione dei giorni di assenza non giustificati. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione della disciplina emergenziale e l’eccesso di potere per illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene fondati. Il provvedimento impugnato si fonda sull’assunto che la sospensione del computo delle assenze, disposta dall’amministrazione con determina del marzo 2020, non potesse applicarsi al ricorrente per i periodi in cui l’attività gli era comunque vietata in forza delle inadempienze contestate, con conseguente maturazione dei presupposti della decadenza.
Tale impostazione non è condivisibile. Essa presuppone, infatti, che i presupposti della sospensione per causa imputabile al concessionario fossero già maturati al momento della generalizzata sospensione delle attività. Il termine di sessanta giorni concesso per la regolarizzazione veniva invece a scadere il 12.02.2020, ossia in un momento successivo all’1.02.2020, data dalla quale l’amministrazione aveva già disposto la giustificazione generalizzata delle assenze. La sospensione emergenziale è dunque venuta in essere prima che maturasse quella imputabile al ricorrente, che non ha mai prodotto i suoi effetti.
L’intero periodo di assenza contestato ricade all’interno dell’arco temporale coperto dalla determinazione generalizzata. Il Collegio richiama altresì l’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, secondo cui concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, comprese le SCIA, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi. Alla data del 12.02.2020, e a maggior ragione al 31.01.2020, non era ancora maturata in capo al ricorrente alcuna causa di sospensione; egli ha quindi beneficiato della sospensione emergenziale dei termini.
Il Collegio osserva, inoltre, che l’amministrazione stessa, negli allegati alle determine dirigenziali del 28.06.2021 e del 04.11.2021, aveva indicato la SCIA relativa al posteggio come prorogata prima sino al 31.10.2021 e poi ritenuta rinnovata sino al 31.03.2022. Tali indicazioni sono in evidente contrasto con la tesi della perdita di efficacia del titolo. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto alla posizione debitoria, dagli atti risulta il pagamento della prima rata del piano di rateazione, ma non emergono elementi idonei a comprovare l’adempimento delle successive. Trova quindi applicazione l’art. 22, comma 10, del Regolamento comunale n. 305, che subordina la riacquisizione di efficacia della SCIA alla regolarità della situazione debitoria. Il recupero del titolo resta pertanto subordinato al corretto adempimento dei debiti, restando impregiudicato il potere dell’amministrazione di verificarne la regolarità. La vicenda, scaturita da un inadempimento del ricorrente di cui non è chiaro se sia stato integralmente sanato, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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