Diniego di proroga di concessione come atto dichiarativo dell’effetto di scadenza (TAR Abruzzo n. 522 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di proroga di una concessione scaduta non costituisce un provvedimento di secondo grado, ma un atto dichiarativo dell’effetto già prodottosi per il decorso del termine di efficacia previsto dalla convenzione. Ne consegue che non è configurabile, in capo al concessionario, un diritto alla prosecuzione del rapporto, né rilevano i poteri di autotutela decisoria della P.A., poiché l’effetto di scadenza è direttamente disposto dalla legge. La legittimità del provvedimento di diniego va valutata alla luce della normativa vigente alla data della sua adozione, secondo il principio del tempus regit actum. Un’eventuale proroga si risolverebbe in un nuovo affidamento senza gara, in violazione del principio di concorrenza.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione comunale per la costruzione e gestione di un impianto sportivo rilasciata nel 1999, con scadenza fissata al 24 novembre 2023, chiedeva al Comune la proroga del rapporto. L’amministrazione rigettava l’istanza rilevando il carattere eccezionale dell’istituto e la sua incompatibilità con il principio di concorrenza, nonché l’inapplicabilità delle proroghe legali succedutesi nel tempo. La società impugnava il diniego, deducendo l’incompetenza dell’organo, il difetto di motivazione e di istruttoria, e chiedendo il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto il primo motivo, escludendo che il diniego di proroga configuri un atto di secondo grado. La proroga, infatti, non presenta i connotati della revoca o dell’annullamento, ma costituisce un provvedimento che dichiara l’effetto della scadenza del termine convenzionale, già verificatosi. Il giudice ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 2021, secondo cui, anche in presenza di proroghe legali, non sussiste un diritto alla prosecuzione del rapporto, trattandosi di effetto direttamente disposto dalla legge, insensibile alla presenza di atti dichiarativi o di giudicati.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha affermato l’infondatezza della tesi della ricorrente, basata sull’applicabilità della legge n. 109/1994. Poiché la concessione ha instaurato un rapporto di durata, la richiesta di proroga va valutata in base alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento, in applicazione del principio del tempus regit actum. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la legittimità del provvedimento si valuta alla luce della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento della sua adozione.
Il Tribunale ha infine respinto la domanda risarcitoria, ritenendo carente il requisito dell’ingiustizia del danno, attesa la legittimità dell’atto impugnato. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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