Traslazione dell’imponibile societario al gestore uti dominus e sanzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 12289 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette e Iva, ai fini della traslazione dell’imponibile dalla società al soggetto che l’ha gestita uti dominus, non è decisivo classificare la funzione del soggetto operante dietro la società, né comprendere se ci si trovi al cospetto di un amministratore formale o di fatto: ciò che rileva è che il terzo si comporti come colui che gestisce e dirige le risorse autonomamente dalla società, ideando e ponendo in essere le condotte illecite da cui deriva un credito erariale. In tale ipotesi, la fattispecie esula dall’art. 7 d.l. n. 269/2003 e le violazioni, pur formalmente dell’ente collettivo, vanno riferite all’attività del gestore uti dominus, il quale è sanzionato in proprio per l’avvenuta traslazione dei tributi dell’ente. La solidarietà sanzionatoria richiede comunque riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società interposta, che si contrappone alla sua gestione da parte di un soggetto terzo. La sentenza penale di assoluzione non vincola il giudice tributario, per il principio di autonomia di cui all’art. 20 d.lgs. n. 74/2000, salvo il rispetto delle condizioni dell’art. 21-bis del medesimo decreto.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva accertato a carico di una società a responsabilità limitata un maggiore imponibile ai fini Iva per l’anno d’imposta 2016, richiedendo il pagamento del tributo anche a due soggetti, formalmente meri dipendenti, quali soci occulti e amministratori di fatto, con irrogazione delle relative sanzioni. I soci impugnarono l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accolse le loro doglianze.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ritenne dimostrato che i due contribuenti, pur privi di cariche formali, rivestivano il ruolo di effettivi gestori e domini della società. Avverso tale pronuncia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Ha quindi escluso il vizio, ritenendo la motivazione della pronuncia impugnata compiuta e comprensibile, avendo dato puntualmente conto degli elementi indiziari posti a fondamento del convincimento: le dichiarazioni della commercialista, la presenza costante dei contribuenti nelle imprese della rete, la loro partecipazione alla compagine sociale e le movimentazioni finanziarie non giustificate.
Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento per il rinvio a un processo verbale di constatazione non allegato, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per omessa indicazione, da parte dei ricorrenti, della sede in cui la questione era stata proposta nel giudizio di merito.
In relazione al terzo motivo, concernente l’omesso esame delle sentenze penali di assoluzione, la Corte ha rilevato la natura sostanzialmente rivolta a una diversa valutazione delle prove e ha richiamato il principio per cui il giudice di merito non ha l’obbligo di dare conto di ogni singolo dato istruttorio. Ha inoltre affermato l’autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario, ex art. 20 d.lgs. n. 74/2000, precisando che il sostrato probatorio di carattere presuntivo, pur idoneo a fondare la pretesa fiscale, non potrebbe sostenere una pronuncia penale di condanna, e che nella specie non ricorrevano i presupposti per l’applicazione del vincolo di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, non essendo stata dedotta la sussistenza di tutti gli elementi richiesti, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha ricostruito il principio in tema di traslazione dell’imponibile societario sul soggetto che ha gestito la società uti dominus, affermando che la riconduzione al gestore del maggior reddito e delle sanzioni non richiede di accertare il carattere fittizio della società, ma esige che il terzo si sia comportato come dominus. Quanto alle sanzioni, ha precisato che la fattispecie esula dall’art. 7 d.l. n. 269/2003, che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica, dovendosi invece ripristinare la regola per cui la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Nella specie, la sentenza impugnata aveva accertato che i ricorrenti erano stati gli ideatori e protagonisti del sistema fraudolento, con il controllo di tutti gli aspetti amministrativi e operativi della società, giustificando così la riconduzione ai medesimi del maggior reddito e delle sanzioni.
Infine, la Corte ha ritenuto infondato il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate assistita da un proprio funzionario, richiamando l’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 che prevede la liquidazione a favore dell’ente impositore con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo previsto per il compenso degli avvocati. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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