L’impegno ibrido all’armonizzazione tra CCNL è inammissibile e non equivale all’equivalenza delle tutele (TAR Puglia n. 1067 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui l’operatore economico, in luogo di applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante, si impegna ad armonizzare il proprio CCNL con quello prescelto, non è prevista dall’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, che ammette solo due opzioni: l’impegno ad applicare il contratto indicato dall’amministrazione oppure la dichiarazione di equivalenza delle tutele del diverso CCNL applicato. L’impegno “ibrido” all’armonizzazione, indeterminato nel quomodo e nel quando, è inammissibile e la sua successiva integrazione su richiesta della stazione appaltante si risolve in una modifica postuma dell’offerta. L’individuazione del contratto collettivo attiene a un elemento essenziale dell’offerta, in quanto incide sul costo del lavoro indicato in gara.

Il Fatto

Una società cooperativa, rimasta seconda in una procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione di un asilo nido comunale, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il medesimo TAR aveva già annullato un precedente provvedimento di aggiudicazione, nonché l’illegittimità dell’impegno all’armonizzazione tra il CCNL Cooperative sociali – indicato dalla stazione appaltante – e il diverso CCNL Aninsei applicato dall’aggiudicataria. Ha inoltre contestato la modifica dell’offerta relativa al costo della manodopera operata attraverso una relazione successiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente riqualificato, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., l’azione di nullità proposta dalla ricorrente come azione di ottemperanza, essendo il Tribunale competente anche per l’ottemperanza alla propria sentenza. Ha quindi escluso la configurabilità della violazione del giudicato, osservando che la sentenza precedente non aveva affermato l’equivalenza tra i due contratti collettivi, ma si era limitata a rilevare il difetto di motivazione del giudizio di equivalenza operato dalla stazione appaltante, senza impedire un nuovo esercizio del potere con motivazione più rigorosa.

Nel merito, il Tribunale ha accolto la doglianza sulla violazione dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. La norma consente all’operatore che applica un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante due sole opzioni: la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo prescelto dall’amministrazione oppure la dichiarazione di equivalenza delle tutele. L’impegno all’armonizzazione dei due contratti, privo di specificazione degli istituti da applicare ai lavoratori, è stato ritenuto una terza via inammissibile, indeterminata e contraddittoria rispetto alla stessa dichiarazione di equivalenza.

La Corte ha inoltre precisato che l’individuazione del contratto collettivo attiene a un elemento essenziale dell’offerta, con effetti diretti sul costo del lavoro. La successiva integrazione documentale, sollecitata dalla stazione appaltante dopo la sentenza di annullamento per garantire le tutele del CCNL prescelto, è stata pertanto qualificata come inammissibile modifica postuma dell’offerta, con conseguente assorbimento dell’ulteriore censura relativa alla modifica del costo della manodopera. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e nulla da disporre sulla domanda di inefficacia non essendo il contratto ancora stipulato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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