Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1065 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo, in forza del quale la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte prima di tale momento, vincola il giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il giudice è pertanto tenuto a prendere atto della dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con pronuncia conforme alla volontà della parte.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR per la Puglia, sede di Lecce, la nota con cui il dirigente provinciale competente aveva comunicato l’insussistenza dei presupposti affinché il provvedimento finale di V.I.A. potesse considerarsi quale accertamento di compatibilità paesaggistica di un impianto fotovoltaico della potenza di 41,444 MW. Con successivi motivi aggiunti, la società aveva altresì impugnato il provvedimento di giudizio non favorevole di compatibilità ambientale del medesimo impianto. Nel corso del giudizio, la società aveva chiesto e ottenuto un rinvio dell’udienza di trattazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che, in data successiva all’ultima udienza, la parte ricorrente aveva depositato una memoria con cui dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Il TAR ha ricordato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.

In tale arco temporale, la parte può legittimamente dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio, manifestazione questa che determina una doverosa presa d’atto da parte del giudice. Il Collegio ha evidenziato, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

In ragione di tale dichiarazione, il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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