Non ammissione alla classe successiva annullata per difetto di motivazione: il consiglio di classe deve valutare l’intero percorso dello studente (TAR Puglia n. 1066 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva, anche quando sia espresso all’esito delle prove di riparazione, deve essere assistito da una motivazione che dia conto della valutazione globale dell’intero processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico complessivo dello studente, e non può arrestarsi al solo esito negativo conseguito nelle singole materie. Il consiglio di classe è tenuto a considerare il percorso scolastico complessivo, il profitto nelle discipline caratterizzanti e le circostanze personali che abbiano inciso sul rendimento, ove portate a conoscenza dell’istituzione scolastica. La mancata valutazione di tali elementi determina il vizio di difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, con conseguente annullamento del provvedimento di non ammissione e dei successivi atti di rigetto dell’istanza di autotutela.
Il Fatto
I genitori di una studentessa minore, iscritta alla classe terza dell’indirizzo Scienze Umane, impugnavano il verbale di scrutinio finale con cui il consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva, all’esito delle prove di riparazione nelle materie di Inglese e Matematica. Avverso tale esito veniva proposto ricorso in autotutela, rigettato prima con provvedimento del 28 agosto 2025 e successivamente con nuovo verbale del 9 settembre 2025, anch’esso negativo.
I ricorrenti deducevano che la delibera era priva di una motivazione adeguata, non avendo il consiglio di classe considerato la media generale della studentessa, prossima al 7, il profitto eccellente nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e la particolare condizione di fragilità emotiva della minore, segnata da episodi traumatici occorsi nel corso dell’anno scolastico e documentati sotto il profilo medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, dopo aver accolto in sede cautelare l’istanza di ammissione con riserva alla classe successiva, ha scrutinato nel merito le censure relative al deficit motivazionale del giudizio di non ammissione, ritenendole fondate e dirimenti.
Il Collegio ha rilevato che, sia in sede di scrutinio finale sia nell’esercizio del potere di ritiro, l’amministrazione non aveva tenuto conto di tre elementi essenziali: l’intero percorso scolastico della studentessa, caratterizzato da una media generale pari a 6,92 e da un rilevante profitto nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo; gli effetti negativi sulla performance scolastica derivanti dalla condizione personale di fragilità, segnata da episodi traumatici verificatisi proprio al termine dell’anno scolastico e portati a conoscenza della scuola con l’istanza di autotutela; la circostanza che tali eventi, ove tempestivamente valorizzati, avrebbero richiesto l’attivazione di percorsi didattici personalizzati e misure specifiche di inclusione, anche alla luce della circolare ministeriale del 28 marzo 2023.
Il Tribunale ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, anche in sede di esami di riparazione, il consiglio di classe deve operare una valutazione generale dell’intero processo di apprendimento e non può arrestarsi, senza approfondita motivazione, al giudizio negativo sulle singole materie. La mancata considerazione del rendimento complessivo e delle circostanze personali ha pertanto integrato una violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.
In accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, il TAR ha annullato gli atti impugnati, condannando l’amministrazione scolastica alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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